mercoledì 26 ottobre 2011

Anche per la tassatività delle cause di esclusione, presentare l’offerta in ritardo è fonte di legittima esclusione dalla procedura

l’esclusione dalla gara della società ricorrente appare corretta anche alla stregua dell’art. 46, I comma bis del DLgs n. 163/06 in quanto il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di partecipazione costituisce “inadempimento” alla prescrizione contenuta nell’art. 70 del DLgs n. 163/2006 (alla stregua del quale, appunto, la stazione appaltante fissa, fra l’altro, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla gara);

Tratto dalla sentenza numero 1573 del 24 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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