giovedì 13 ottobre 2011

Una controversia relativa all’adeguamento di una polizza fideiussoria per concessioni, va discussa davanti al giudice ordinario

nella specie la controversia non coinvolge la verifica dell’azione amministrativa del Comune intimato sull’intera economia del rapporto concessorio, bensì unicamente la questione, di carattere esclusivamente patrimoniale, relativa all’esatto ammontare del canone o altro corrispettivo dovuto realtivo alla cauzione fideiussoria, assorbite le ulteriori eccezioni preliminari, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 104/2010.


L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata, trattandosi di fattispecie rientrante, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971, nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

La norma, come noto, dispone infatti che restano comunque attribuite alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” dovuti per effetto dei rapporti di concessione di beni pubblici.

La fattispecie in esame, con la quale si contesta la quantificazione del canone demaniale e l’adeguamento della garanzia fidejussoria prestata dalla ricorrente in relazione al canone non versato in quanto calcolato erroneamente in rapporto al periodo di reale utilizzo, attiene unicamente al computo dell’ammontare del canone dovuto, risultando quindi evidente che nella fattispecie non viene in discussione la legittimità dei poteri esercitati dall’amministrazione in ordine alla corretta qualificazione del rapporto concessorio, il che comporterebbe la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, trattandosi di esercizio di poteri autoritativi sul rapporto concessorio sottostante.

In realtà, valutato l’oggetto della controversia, trattasi unicamente di questione attinente alla determinazione del calcolo della somma da corrispondere da parte del concessionario in rapporto all’esatta percentuale di utilizzo dell’area demaniale occupata, con ciò evidenziandosi una questione avente contenuto esclusivamente patrimoniale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario




Passaggio tratto dalla sentenza numero 1485 del 6 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

Parte istante contesta la misura del canone come discendente dalla qualificazione del periodo di effettivo utilizzo dell’area posto a fondamento della pretesa del Comune e del conseguente adeguamento della polizza fideiussoria, pretesa avanzata in assenza di adeguata istruttoria circa la reale consistenza delle aree occupate, prevedendo il comma 251 della l. n. 296/97, sostitutivo dell’art. 3, comma 4, della legge n. 494/1993, che i canoni annui …devono essere rapportati, ove non vi siano strutture permanenti oltre la durata della concessione, all’effettiva utilizzazione se questa è inferiore all’anno.

La difesa erariale sollevava preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa alla determinazione dell’esatto ammontare dei canoni dovuti all’amministrazione, non coinvolgente l’esercizio da parte di quest’ultima di poteri autoritativi, e come tale devoluta al giudice ordinario.

Nel merito la difesa resistente controdeduceva a tutte le doglianze esposte in ricorso, concludendo per la sua reiezione.

All’udienza del 30 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata, trattandosi di fattispecie rientrante, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971, nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

La norma, come noto, dispone infatti che restano comunque attribuite alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria le controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” dovuti per effetto dei rapporti di concessione di beni pubblici.

La fattispecie in esame, con la quale si contesta la quantificazione del canone demaniale e l’adeguamento della garanzia fidejussoria prestata dalla ricorrente in relazione al canone non versato in quanto calcolato erroneamente in rapporto al periodo di reale utilizzo, attiene unicamente al computo dell’ammontare del canone dovuto, risultando quindi evidente che nella fattispecie non viene in discussione la legittimità dei poteri esercitati dall’amministrazione in ordine alla corretta qualificazione del rapporto concessorio, il che comporterebbe la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, trattandosi di esercizio di poteri autoritativi sul rapporto concessorio sottostante.

In realtà, valutato l’oggetto della controversia, trattasi unicamente di questione attinente alla determinazione del calcolo della somma da corrispondere da parte del concessionario in rapporto all’esatta percentuale di utilizzo dell’area demaniale occupata, con ciò evidenziandosi una questione avente contenuto esclusivamente patrimoniale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ribadito, quindi, che nella specie la controversia non coinvolge la verifica dell’azione amministrativa del Comune intimato sull’intera economia del rapporto concessorio, bensì unicamente la questione, di carattere esclusivamente patrimoniale, relativa all’esatto ammontare del canone o altro corrispettivo dovuto, assorbite le ulteriori eccezioni preliminari, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 104/2010.

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