Confermata la violazione all’articolo 75, comma 8 del codice dei contratti in materia di presentazione dell’impegno ad emettere la definitiva
la dichiarazione di impegno non può che essere rilasciata che da un terzo fideiussore
non è sufficiente che la dichiarazione venga rilasciata dall’amministratore della ditta partecipante
il Collegio ritiene utile procedere all’esame dell’ultimo motivo con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 75, comma 8, del DLvo n.163/2006.
Anche tale censura appare meritevole di condivisione.
Stabilisce la norma richiamata che “ l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario”.
Dal chiaro portato della citata disposizione emerge che, allo scopo precipuo di garantire l’Amministrazione per l’ipotesi in cui il partecipante , in caso di aggiudicazione della gara, non sia poi in grado di presentare la cauzione definitiva, la dichiarazione di impegno non può che essere rilasciata che da un terzo fideiussore e che all’uopo non sembra bastevole quella resa dalla stessa società aggiudicataria, ovvero dal suo amministratore, ossia dal debitore medesimo, indipendentemente dalle modalità utilizzate
In conclusione, il ricorso incidentale, per quanto sopra ritenuto, è fondato e va, pertanto, accolto.
La accertata fondatezza del ricorso incidentale “ escludente”, in quanto diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, esaminato prioritariamente, consente di non esaminare nel merito, il ricorso principale e ciò indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’Amministrazione.
sentenza numero 58 dell’ 8 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza
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