Il Consiglio di Stato non approva il principio dell’inderogabilità della scansione procedimentale prevista per la progettazione dell’opera da portare a compimento
In caso di creazione di una rotatoria, indispensabile per poter procedere all’eliminazione di un semaforo su un preesistente quadrivio di strade su cui si canalizzava il traffico proveniente dalla tangenziale e dal casello autostradale , l’accorpamento dei livelli di progettazione costituiva la corretta applicazione, nel caso concreto, di una facoltà espressamente prevista dalla legge
Il legislatore ha infatti espressamente fatto luogo ad un’ampia facoltà di derogare alla struttura trifasica della progettazione.
L’art. 16 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (oggi abrogata dal d.lgs.12 aprile 2006 n.163), nell’introdurre i tre livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, conferisce al progetto definitivo l’individuazione compiuta dei “.. lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni".
Come è noto, la disciplina dell'attività di progettazione, nell'ambito di un contratto d'appalto di opera pubblica, risponde a finalità squisitamente pubblicistiche, essendo diretta a tutelare rispettivamente la funzionalità delle opere, l’erario, la massima fruibilità e la pubblica incolumità.
Ciò non esclude però che le attività di progettazione possano essere funzionalizzate alla natura, alla difficoltà tecnico-costruttiva ed all’importo delle opere stesse.
Il secondo comma del predetto 16 l. n. 109 cit. (oggi peraltro integralmente trasfuso nell’art. 93 II co. del Codice dei Contratti d.lgs .n n.163/2006) dispone infatti che: “Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle”.
In linea di principio, la regola dell’ordinario sviluppo della progettazione su tre livelli progressivi di specificazione non deve essere formalisticamente intesa e, come tale, non è inderogabile, in quanto la legge consente espressamente alla stazione appaltante del procedimento di calibrare gli elaborati progettuali in rapporto alle necessità concrete del caso, disponendo quindi un maggiore o minore approfondimento degli stessi in relazione alla tipologia ed alle dimensioni delle opere.
La predisposizione di un progetto esecutivo deve però contenere, quando è necessario, gli elementi fondamentale per l’individuazione delle problematiche preliminari alla cantierizzazione (ma al riguardo vedi anche il punto che segue).
In ossequio al cardine generale dell’economia dei mezzi giuridici, la norma consentiva (e consente tutt’ora), al R.U.P. di modificare discrezionalmente le prescrizioni in materia di progettazione se le ritiene eccessive rispetto all’opera da realizzare.
La riduzione degli elaborati -- in via di eccezione rispetto alle opere pubbliche di apprezzabile complessità – può spingersi senz’altro fino all’accorpamento dei diversi livelli, ma solo per gli interventi minori.
In sostanza, l’Amministrazione può motivatamente far luogo all’adozione unitaria del definitivo e dell’esecutivo quando l’intervento concerne un’opera di relative dimensioni o di modesta complessità tecnica (come nei casi di semplice modifica di opere già esistenti).
Passaggio tratto dalla decisione numero del 5502 del 10 ottobre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
In tali ipoT_ può infatti non essere necessario redigere lo studio dell'impatto ambientale, le indagini preliminari sugli aspetti geognostici, idrologici, sismici, agronomici, biologici e chimici (che sono normalmente il portato contenutistico concreto della progettazione di secondo livello indispensabile per lo sviluppo della fase successiva), e comunque tali elaborati possono essere acclusi al progetto esecutivo.
Ciò premesso, nel caso di specie sussistevano i presupposti di fatto per poter legittimamente utilizzare la deroga di cui al secondo comma dell’art. 16 L. n.104, trattandosi della creazione di una mera rotatoria, indispensabile per poter procedere all’eliminazione di un semaforo su un preesistente quadrivio di strade su cui si canalizzava il traffico proveniente dalla tangenziale e dal casello autostradale.
Deve al riguardo concordarsi con il primo giudice che ha sottolineato come, il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, dava atto che “il presente progetto ricomprende tutti gli elementi del progetto definitivo” e che, in conseguenza, legittimamente si erano dichiarati i lavori di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
In definitiva sul punto, nel caso in esame, l’accorpamento dei livelli di progettazione costituiva la corretta applicazione, nel caso concreto, di una facoltà espressamente prevista dalla legge.
La contestuale approvazione del definitivo e dell’esecutivo, infatti, non comporta affatto un indebolimento della qualità della progettazione stessa.
In tali casi è sufficiente che si alleghino al progetto esecutivo gli elaborati del definitivo che si appalesino utili in relazione all’intervento (es. studio di impatto ambientale; disciplinare prestazionale, censimento interferenze, piano particellare di esproprio, ecc.), ovvero si dia atto espressamente delle motivazioni tecniche alla base della loro non necessità.
decisione numero del 5502 del 10 ottobre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Nessun commento:
Posta un commento