giovedì 13 ottobre 2011

La domanda di inefficacia del contratto non può trovare accoglimento.

la sola violazione della clausola di stand still senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto

il mancato accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione definitiva rende inammissibile la domanda di risarcimento del danno per equivalente


A norma dell'art. 121, lett. "c" d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) "il giudice che annulla l'aggiudicazione" (e dunque solo nell’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione) dichiara l'inefficacia del contratto, laddove (e dunque esclusivamente se) la violazione dell'art. 11 comma 10, "abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto" e sempre che tale violazione si aggiunga ai vizi propri dell'aggiudicazione, diminuendo le possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.

Tale termine dilatorio è quindi strumentale alla tutela giudiziale ed all'effettività della pronuncia che accoglie il ricorso per vizi nell'aggiudicazione.



Ne consegue che la sola violazione della clausola di stand still, di cui all’articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163 del 2006, senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto.

Né può trovare applicazione l’invocata disposizione di cui all’art. 122 del d.lgs. n. 104/2010 la quale, ai fini della declaratoria di inefficacia del contratto, presuppone sempre, quale condizione necessaria, che il giudice abbia annullato l'aggiudicazione definitiva.

Infine, il mancato accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione definitiva rende inammissibile la domanda di risarcimento del danno per equivalente

Orbene, l’infondatezza delle doglianze dirette a contestare l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della prima classificata, determina una sopravvenuta carenza di interesse all’esame delle censure dirette a contestare la partecipazione alla procedura di gara delle ditte classificatesi alla seconda e terza posizione, poiché la loro eventuale fondatezza non sarebbe comunque idonea a far ottenere il bene della vita cui la ricorrente aspira

 sentenza numero 488 del 5 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

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