giovedì 13 ottobre 2011

La carenza di iscrizione camerale non può essere sanata con l’avvalimento

l’avvalimento non può mai abilitare l’impresa a svolgere attività non rientranti nel proprio oggetto sociale


possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 49 dlgs n. 163/2006 unicamente i requisiti inerenti la capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa, non già i requisiti di idoneità professionale ex art. 39 dlgs n. 163/2006 desumibile dalla iscrizione camerale.




Passando all’esame del ricorso principale, ritiene questo Collegio, come correttamente rilevato dalla società Ricorrente, che possano essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 49 dlgs n. 163/2006 unicamente i requisiti inerenti la capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa, non già i requisiti di idoneità professionale ex art. 39 dlgs n. 163/2006 desumibile dalla iscrizione camerale.

Nel caso di specie la controinteressata Impresa Controinteressata & Controinteressata s.n.c. in base al certificato camerale in atti risulta essere munita di iscrizione camerale con riferimento alla “installazione, manutenzione, riparazioni di impianti elettrici e similia”.
La stessa è, viceversa, carente di iscrizione per i servizi di manutenzione immobili e di manutenzione del verde e per i servizi cimiteriali (oggetto della concessione in questione ai sensi dell’art. II.1.3 del bando).

Pertanto la controinteressata è priva del requisito di cui al punto 1 dell’art. III.2 del bando di gara, richiesto a pena di esclusione. Né per dimostrare il possesso di tale requisito relativo alla idoneità professionale sarebbe stato sufficiente - come detto - il ricorso all’istituto dell’avvalimento a mezzo delle imprese ausiliarie S. ALFA Service e BETA Leonardo.


 sentenza numero 1454 del 4 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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