l’obbligo previsto dall’art 79, comma 5, di comunicare l’avvenuta esclusione, entro un termine non superiore a cinque giorni non contiene alcuna espressa sanzione, e pertanto non può dedursi, da una omissione che non ha arrecato alcun nocumento alla parte interessata, l’esistenza di un vizio tale da rendere annullabile il provvedimento de qua.
Pertanto, bene è stato sostenuto che la mancanza di tale comunicazione, rilevando in termini di prova della conoscenza dell’esclusione ai fini della decorrenza dei termini per impugnare, agisce favorevolmente nei confronti dell’impresa esclusa, rendendo tempestivo il ricorso anche successivamente proposto, come peraltro accaduto nel caso in specie
È quindi anche del tutto inutile, nel caso in specie, l’identificazione in concreto dell’atto da cui derivi l’esclusione, atteso che ciò non farebbe mutare i termini della questione
decisione numero 5491 del 6 ottobre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
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