lunedì 10 ottobre 2011

Il contraddittorio per le giustificazioni rappresenta un momento di massima partecipazione fra pa e offerente

nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione il sub procedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere

ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile, come confermato dall'art. 86, comma 5, Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) il quale richiede che le offerte siano corredate dalle relative giustificazioni sin dalla loro presentazione.

la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto (Cons. di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2001 n. 6217; Cons. di Stato, sez. V, 29 luglio 2003 n. 4323, Cons. di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2384, e 21 maggio 2009, n. 3146).

Da tale principio, che evidenzia esplicitamente quale deve essere lo scopo della verifica di anomalia, e che è, peraltro, codificato dall’art. 88, comma 7, d.lgs. n. 163/2006, discendono alcune considerazioni che devono sorreggere il sindacato sulla legittimità di un tale sub procedimento.

Deve ritenersi che il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente, tra cui il contraddittorio deve essere effettivo, senza che sussistano preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, con ciò non inficiandosi il principio della immodificabilità dell’offerta, atteso che le giustificazioni devono dimostrare che l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.


Passaggio tratto dalla sentenza numero 7808 del 7 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Deve essere aggiunto, infine, che mentre il provvedimento amministrativo che ritiene l’offerta anomala deve essere puntualmente motivato, quello che ritiene l’offerta non anomala non abbisogna di una motivazione analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e giustificazioni della parte che ha formulato l’offerta sottoposta a verifica con esito positivo (Cons. di Stato, sez. VI, 3 aprile 2002 n. 1853; Cons. di Stato, sez. VI, 8 marzo 2004 n. 1080; Cons. giust. sic., 29 gennaio 2007 n. 5).

Applicando tali coordinate al procedimento in esame, se ne deve ritenere la legittimità, atteso che, nel caso che ne occupa, l’offerta del RTI aggiudicatario non è risultata anomala, ma è stata assoggettata alla disciplina di cui al comma 3 dell’art. 86, codice dei contratti, ed alla interlocuzione procedimentale facoltativa ivi prevista, per verificare in contraddittorio alcuni elementi della stessa.

Peraltro, alla stregua di una valutazione complessiva della offerta del RTI aggiudicatario, giusta anche i chiarimenti forniti in detta sede, la stazione appaltante ha ritenuto di procedere alla aggiudicazione, in aderenza al criterio previsto a tale fine nella legge di gara, avendo ritenuto l’offerta nel suo complesso plausibile.

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