Legittimamente è stata ammessa l’impresa che ha presentato una cauzione provvisoria pari all’ 1% dell’importo posto a base d’asta
La stazione appaltante, per la dimostrazione del possesso della certificazione di qualità da parte della concorrente, si è affidata al contenuto della Soa
Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA
a cura di Sonia Lazzini
Passaggio tratto dalla sentenza 331 del 18 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia
Violazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006; inadeguatezza della cauzione provvisoria prodotta dal R.T.I. CONTROINTERESSATA. in quanto dimidiata in virtù di un attestato di qualità non pertinente alla gara oggetto di affidamento.
Dalla documentazione è emerso che l’A.T.I. CONTROINTERESSATA. ha prodotto una cauzione provvisoria pari all’uno (anziché del due) per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, in forza di una certificazione di qualità che non risulta però pertinente all’oggetto della gara, concernendo il settore “costruzioni idriche”, mentre occorreva la qualificazione OG3, classifica IV
Con il secondo motivo aggiunto, in particolare, si lamenta la violazione dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 per l’asserita inadeguatezza della cauzione provvisoria prodotta dal R.T.I. CONTROINTERESSATA., dimezzata in virtù di un certificato di qualità (concernente il settore della costruzione di reti idriche) non pertinente alla gara oggetto di affidamento, che richiedeva, come qualificazione, la OG 3, classifica IV.
Il mezzo è infondato, in quanto, come dedotto dall’Amministrazione comunale, la CONTROINTERESSATA. è risultata, dalla attestazione SOA acquisita, avere una qualificazione anche per la categoria OG3, classe V (cfr. doc. A del Comune di Terni) valida fino al 28 novembre 2010.
Deve, al riguardo, considerarsi, alla stregua di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del (all’epoca vigente) d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e di una lettura sistematica della disciplina, legittimo il comportamento dell’Amministrazione appaltante che ha considerato decisivo quanto dichiarato nell’attestazione SOA (così Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147).
Si legga anche
Quali sono gli ambiti di discrezionalità di una Stazione Appaltante rispetto alle dichiarazioni contenute nel certificato di regolarità contributiva?è corretto affermare che negli appalti di lavori, la certificazione di qualità è già dimostrata attraverso il possesso dell’attestazione SOA?
A seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali: la stazione appaltante non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni
Merita di essere segnalata la decisione numero 147 del 23 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato per due importanti insegnamenti in essa contenuti:
< il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.>
Inoltre, in tema di appalti pubblici di lavori, il Supremo Giudice Amministrativo ci insegna che:
< Anche in proposito deve essere condivisa la conclusione cui è giunto il Tar sulla base della dichiarazione contenuta nell’attestazione SOA circa il possesso di tale certificato di qualità e dell’art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale prevede che “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”.
Nè la predetta conclusione può essere disattesa per il fatto che l’impresa interessata aveva prodotto in gara una specifica certificazione sulla qualità che poteva far sorgere qualche dubbio sull’effettiva portata della certificazione stessa, perché ogni dubbio in proposito doveva essere fugato dalla circostanza, prevista espressamente dal bando al punto10 lett.b), che il possesso del requisito di qualità doveva essere indicato nell’attestazione SOA, sicchè nella fattispecie l’amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare decisivo quanto dichiarato in quest’ultima attestazione.>
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