martedì 25 ottobre 2011

Solo le imprese concorrenti conoscono gli oneri per la sicurezza per i rischi specifici

Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, gli oneri della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – vanno distinti tra oneri non soggetti a ribasso finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri inclusi nell’offerta

Questi ultimo sono aperti quindi al confronto concorrenziale, concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, da indicarsi a cura delle stesse nelle offerte rispettive, con conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.

Nella predisposizione dei bandi di gara e della documentazione integrativa degli stessi, i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze devono essere indicati separatamente dall’importo dell’appalto posto a base d’asta, con preclusione di ogni facoltà di ribasso dei costi stessi in virtù della indisponibilità di detti oneri da parte dei concorrenti, trattandosi di costi necessari, finalizzati con tutta evidenza alla massima tutela del bene costituzionalmente rilevante dell’integrità dei lavoratori.

Tale principio si applica non solo agli appalti di lavori pubblici, ma anche a quelli di servizi e di forniture.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 992 del 18 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari

La censura della ricorrente è, quindi, fuori bersaglio. Essa non contesta la valutazione effettuata dalla stazione appaltante in ordine alla non necessità della redazione del DUVRI ed alla conseguente inesistenza di rischi interferenziali bensì si sofferma sulla mancata indicazione degli oneri per la sicurezza nel bando che sarebbero lasciati alla libera disponibilità dei con concorrenti.

Ciò non corrisponde al vero.

In virtù dei sopra richiamati principi, ciò che l’Amministrazione ha lasciato alla determinazione dei concorrenti (e su cui avrebbe poi dovuto effettuare le adeguate valutazioni in ordine alla congruità) sono proprio gli oneri per la sicurezza per i rischi specifici propri delle imprese appaltatrici e da queste solo conosciuti.

Il bando di gara a pagina 20 prevedeva che “l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà specificamente indicare i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente, che dovranno comunque risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto, si precisa che i costi della sicurezza, poiché facenti parte dell’offerta, dovranno essere ricompresi nel prezzo proposto”.

Gli oneri derivanti dagli artt. 86 comma 3 bis e 3 ter e 87 comma 4 del d.lgs. 163 del 2006 sono, pertanto, stati assolti dall’Amministrazione.

Relativamente alle diverse contestazioni che la ricorrente fa circa la base d’asta va ricordato, in punto di diritto, che se è vero che la misura del prezzo a base d'asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche (andamento del mercato nel settore di cui trattasi, tecnologie che le ditte devono adoperare nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, numero di dipendenti che devono essere impiegati, rapporto qualità-prezzo per ogni servizio) sulla quale è possibile il sindacato del giudice amministrativo, va precisato che tale sindacato è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall'amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il giudizio che il Tribunale compie giungere alla determinazione del prezzo congruo (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 09 maggio 2006 , n. 716, T.a.r. Sardegna, Sez. I, 20.5.2010, n. 1232 ).

Nessun commento:

Posta un commento