Con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, può ritenersi assolto l’onere previsto dall’art. 79 con l’indicazione dell’attribuibilità al raggruppamento controinteressato dell’offerta contenente il maggiore ribasso
l’omissione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ed, a maggiore ragione, l’incompletezza di tale comunicazione non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione, ma solamente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione
a cura di Sonia Lazzini
Passaggio tratto dalla sentenza 331 del 18 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia
Con il primo motivo del ricorso introduttivo si deduce la violazione dell’art. 79 del codice dei contratti pubblici, nell’assunto che la comunicazione di aggiudicazione di cui alla nota del 13 aprile 2011 non contenga i requisiti prescritti dalla norma.
La censura non appare meritevole di positiva valutazione.
Ed, invero, la nota in questione contiene la comunicazione alla ricorrente che è risultata seconda graduata e che l’aggiudicazione è stata disposta in favore dell’A.T.I. CONTROINTERESSATA. S.r.l. e Controinteressata 2 Lavori S.r.l. «per avere essa presentato la migliore offerta di € 1.328.471,21 corrispondente al ribasso del 49,126%»; è altresì esplicitamente rappresentata la possibilità di esercitare e le modalità di esercizio del diritto di accesso.
Ora, l’art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva è, di regola, accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione, contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lett. c), vale a dire «le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto».
Nel caso di specie, prevedendo il bando, come criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, può ritenersi assolto l’onere previsto dall’art. 79 con l’indicazione dell’attribuibilità al raggruppamento controinteressato dell’offerta contenente il maggiore ribasso.
Anche per quanto concerne l’accesso informale agli atti del procedimento di gara, la nota impugnata appare rispettosa della previsione dell’art. 79, comma 5-quater, del d.lgs. n. 163 del 2006.
Non può, d’altro canto, trascurarsi, solo per completezza argomentativa, che, secondo costante giurisprudenza, l’omissione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ed, a maggiore ragione, l’incompletezza di tale comunicazione non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione, ma solamente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2646; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 16 agosto 2011, n. 894; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11 marzo 2011, n. 1441; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2010, n. 35031).
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