domenica 23 ottobre 2011

Il criterio scelto si adatta alle formule espresse dal regolamento di attuazione al codice dei contratti

nelle gare rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i metodi di attribuzione del punteggio possono essere molteplici e variabili e consentire di pervenire a risultati non sempre coincidenti.

Nel distribuire il punteggio complessivo per l’offerta economica, in astratto possono essere utilizzati molteplici criteri, non solo quello proporzionale, ma anche quello progressivo e con svariate curve di progressività (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404).

Ciò che conta è che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto dal bando per la voce in considerazione, al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia della componente tecnica o di quella del prezzo (per tutte, confr. Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5194).

In sostanza, la scelta discrezionale dell’amministrazione del criterio valutativo da applicare per l’assegnazione dei punteggi incontra il limite della irragionevolezza o illogicità che ricorre laddove il criterio scelto provochi un appiattimento sproporzionato del punteggio spettante per il ribasso percentuale così da privare di rilevanza la stessa offerta tecnica e da assegnare preponderanza decisiva a quella economica, ben oltre il rapporto potenziale indicato nella lex specialis di gara da parte della stessa amministrazione.


Passaggio tratto dalla decisione numero 5637 del 21 ottobre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Ciò non ricorre nel caso in esame, ove si consideri in concreto l’interesse perseguito dall’amministrazione ed i ribassi percentuali offerti dalle concorrenti.

In ordine ai ribassi percentuali offerti (la società aggiudicataria ha offerto un ribasso del 12,20% che equivale ad un prezzo annuo pari a euro 5.381.451,15 e l’appellante ha offerto un ribasso del 5,40% che equivale ad un prezzo annuo pari a euro 5.798.237,80), il differenziale tra i due ribassi è solo apparentemente esiguo.

Infatti il prezzo complessivo commisurato all’importo a base d’asta pari a euro 24.530.541,72 per la durata di 48 mesi, evidenzia che l’offerta dell’aggiudicataria determina un risparmio per l’amministrazione di euro 2.992.726,09 mentre l’offerta dell’appellante comporterebbe un risparmio assai inferiore di euro 1.324.649,25.

Tanto giustifica in termini di ragionevolezza e proporzionalità il risultato cui è pervenuta la commissione giudicatrice che ha attribuito alla società Controinteressata un punteggio più che doppio in relazione alla componente economica, in presenza di un risparmio più che doppio sul corrispettivo a base d’asta.

Peraltro, il criterio scelto da IRIS è quello previsto dall’allegato b) del d.p.r. n. 554 del 1999 ed è una delle formule adottate dal regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici (d.p.r. n. 207 del 2010) per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo nelle gare per l’affidamento delle forniture e dei servizi.

Quanto poi alle modalità seguite nell’applicazione del metodo dell’interpolazione lineare, esse sono state corrette.

Come stabilito dalla normativa di settore espressamente richiamata nel bando di gara, tale metodo che si sviluppa con l’attribuzione del coefficiente 1 alla migliore offerta e valori interpolati linearmente con tali dati per le altre offerte, impone che i valori da prendere in considerazione e da raffrontare, siano quelli del ribasso percentuale del concorrente migliore e quelli di ogni altro concorrente e non, come sostiene l’appellante, le cifre assolute del prezzo derivanti dai ribassi proposti.

Ove, poi, come assume l’appellante, il ribasso economico abbia finito con il prevalere sul giudizio tecnico, questo effetto corrispondeva all’interesse dell’amministrazione ed era previsto dalla lex di gara, essendo insito nel metodo scelto per l’assegnazione dei punteggi.

Era, infatti, interesse dell’amministrazione quello di conseguire un servizio di igiene urbana di adeguata qualità tecnica, con il miglior ribasso possibile.

Una tale scelta non può certo ritenersi illogica o irragionevole, attesa la particolare natura del servizio, nel mentre la valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, escludono che il metodo prescelto abbia dato luogo di fatto ad un appalto al massimo ribasso.

Per quanto sin qui esposto, assorbita ogni ulteriore questione, l’appello deve essere respinto.

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