sabato 29 ottobre 2011

Legittima riattribuzione del contratto, spontaneamente attuata dall’amministrazione

in seguito alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 53/2010 e poi trasfusa nell'articolo 122 del codice del processo amministrativo, spetta oggi al giudice “che annulla l'aggiudicazione” il potere di pronunciarsi in ordine alla inefficacia del contratto.

È evidente, peraltro, che tale nuova regola non può trovare applicazione nei giudizi definiti, in sede di cognizione, prima dell’entrata in vigore di siffatte disposizioni.

Pertanto, in relazione a tali controversie, resta fermo il potere del giudice di accertare, in sede di ottemperanza, l'inefficacia del contratto, secondo le coordinate segnate dalla summenzionata pronuncia dell’Adunanza Plenaria.

Il Consiglio ha tuttavia precisato che i nuovi parametri normativi contenuti negli articoli 121 e 122 del c.p.a., riferiti alle modalità di esercizio di un potere di cognizione e di decisione del giudice, devono trovare piena applicazione anche in relazione ai contratti stipulati sulla base di aggiudicazioni annullate in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 53/2010, purché sia ancora controversa l'efficacia del contratto.

Infatti, le norme, avendo prevalente contenuto processuale, trovano applicazione anche nei giudizi in corso. Pertanto, l'esito della inefficacia del contratto può affermarsi solo in seguito alla corretta applicazione delle regole contenute negli articoli 121 e 122.

la scelta di sostituire l’aggiudicatario, quale “reintegrazione in forma specifica” del soggetto che ha ottenuto la statuizione di annullamento, appartiene “agli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione che rimangono comunque salvi dopo la pronunzia emanata nel giudizio di legittimità” (così l’Adunanza Plenaria, n. 9 del 2008) essendo l’amministrazione medesima obbligata ad eseguire la sentenza attraverso misure volte a dare attuazione ai suoi effetti, caducatori e ripristinatori.

A Cura di Sonia Lazzini


Passaggio tratto dalla sentenza numero 8065 del 19 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma


Nel caso di specie, va comunque soggiunto che la riattribuzione del contratto, spontaneamente operata dall’amministrazione, si appalesa conforme anche ai parametri normativi segnati dall’art. 122 del codice del processo amministrativo.

Ai sensi di tale disposizione “Fuori dei casi indicati dall’ articolo 121, comma 1, e dall’ articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.”.

Sulla base di questi elementi è possibile rilevare, in primo luogo, che il contratto di cui si verte, ha avuto un durata biennale, con scadenza al 5 maggio 2011. Peraltro, ragioni di continuità nell’erogazione dei servizi previsti dall’art. 51 disp. att. c.p.p, hanno reso necessario il prolungamento del termine di efficacia sino al 5 novembre 2011.

La circostanza che il Consorzio e l’amministrazione abbiano concordato il subentro, rivela che il primo (come del resto dalla stesso specificamente dedotto sin dal ricorso introduttivo) aveva ancora un apprezzabile interesse al conseguimento del contratto per la residua durata dell’appalto.

Allo stesso modo è evidente che tale sostituzione non ha comportato un significativo pregiudizio né all’amministrazione - salvo la necessità di alcuni adeguamenti tecnici, realizzati in pochi giorni (cfr. la nota ministeriale del 2.8.2011, allegata da Ricorrente alla memoria del 29.8.2011) - né, a ben vedere, allo stesso originario aggiudicatario, il quale non ha allegato ragioni ostative diverse dalla perdita della commessa che le era stata illegittimamente assegnata e che era, ormai, praticamente ultimata.

Sussiste altresì il requisito della “effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati”.

Come si ricorderà, il Consorzio Ricorrente si era classificato al secondo posto della gara di cui verte e, pertanto, ove l’rti controinteressato fosse stato escluso ab origine, sarebbe stato dichiarato aggiudicatario del lotto n. 3.

Infine, con il ricorso in ottemperanza, il Consorzio ha chiesto espressamente di subentrare nel contratto (cfr., al riguardo, anche l’art. 124 del c.p.a.).

In definitiva, per quanto sin qui argomentato, il ricorso “incidentale” deve essere respinto, mentre deve essere dichiarata cessata la materia contendere in ordine alla domanda di esecuzione in forma specifica della sentenza n. 8610/2010, avendo l’amministrazione provveduto a riattribuire il contratto di cui si verte, sia pure solo a decorrere dal 6 agosto 2011.

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