domenica 30 ottobre 2011

Devono essere dichiarate tutte le condanne riportate

Devono essere dichiarate tutte le condanne riportate


le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla Stazione appaltante e non al concorrente medesimo

il partecipante è pertanto tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare alcun filtro, omettendo la dichiarazione di alcune sulla base di una selezione compiuta secondo criteri soggettivi, e ciò indipendentemente dall’inserimento dell’obbligo in una specifica clausola del bando e/o del disciplinare di gara.

a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza 331 del 18 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia


Ed infatti l’omissione, a prescindere dal dolo o dalla colpa del dichiarante, rileva non solo in quanto non consente alla Stazione appaltante una completa valutazione dell’affidabilità del concorrente, ma anche, e soprattutto, perché interrompe il nesso fiduciario che necessariamente deve presiedere ai rapporti tra l’Amministrazione ed il soggetto aggiudicatario del contratto (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 782; Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4520; Sez. V, 8 ottobre 2010, n. 7349; T.A.R. Umbria, 13 ottobre 2011, n. 330)..

Tale orientamento giurisprudenziale ha, del resto, trovato conferma sul piano del diritto positivo nella novella apportata al codice dei contratti pubblici dal recente d.l. 13 maggio 2011, n. 70, che, nel riformare il secondo comma dell’art. 38, dispone ora apertis verbis che debbono essere riportate nella dichiarazione tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali (il concorrente) abbia beneficiato della non menzione (salvo che si tratti di condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, od ancora di condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione).

Giova aggiungere, con riferimento a quanto dedotto dalla controinteressata con la memoria del 9 settembre 2011, che nel caso di specie non può neppure parlarsi di un reato estinto per decorso del biennio ai sensi dell’art. 460, comma 5, del c.p.p., in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, perché operi la causa estintiva del reato è necessario che essa sia dichiarata dal giudice dell’esecuzione penale con provvedimento formale ai sensi dell’art. 676 del c.p.p. (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9324).

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