domenica 11 settembre 2011

Riconosciuto l’indennizzo per revoca legittima:non occorre dimostrare la colpa della pa

E’ invece fondata e deve essere accolta la domanda concernente il riconoscimento dell’indennizzo previsto proprio dall’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’ipotesi della revoca di un precedente provvedimento amministrativo per effetto di una nuova valutazione dell’interesse pubblico, qual è il caso in esame


Come recentemente precisato da questa stessa Sezione (6 ottobre 2010, n. 7334) il presupposto dell'attribuzione dell'indennizzo a favore del soggetto che direttamente subisce il pregiudizio presuppone innanzitutto la legittimità del provvedimento di revoca (c.d. responsabilità della P.A. per atti legittimi), come nella fattispecie in esame, laddove in ipotesi di revoca illegittima vi è spazio solo per il risarcimento del danno (C.d.S., sez. V, 14 aprile 2008, n. 1667; sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5266) per responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, in cui assume questione centrale l’accertamento della colpa del danneggiante, salvo un diverso regime probatorio in relazione a ciascun tipo di responsabilità civile (C.d.S., sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5124; Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144; Cass. Sez. Lav. , 14 aprile 2008, n. 9817).

Nell’ipotesi di indennizzo per revoca legittima ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, non occorre invece accertare la presenza di colpa nell'apparato amministrativo (C.d.S., sez, V, 10 febbraio 2010, n. 671), contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.

L'indennizzo spettante al soggetto direttamente pregiudicato dalla revoca di un provvedimento deve essere circoscritto al danno emergente, come espressamente stabilito nel comma 1 bis del più volte citato art. 21 quinquies, in cui debbono essere incluse le spese sostenute per la partecipazione alla procedura (C.d.S., sez. IV, 4 ottobre 2007, n. 5179; Sez. V, 10 febbraio 2010 n. 671), in quanto diminuzione patrimoniale in conseguenza immediata e diretta della revoca (artt. 1223 e 2056 c.c.).

Passaggio tratto dalla della decisione 5050 numero dell’ 8 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato


Ciò posto, tenendo conto delle somme indicate dalle appellanti come effettivamente sostenute (sia pur ai fini della diversa domanda di risarcimento del danno) per la partecipazione alla gara, supportata da idonea documentazione, non contestate né nell’an, né nel quantum dall’appellata amministrazione comunale di Roma, devono essere riconosciute a titolo di indennizzo:

a) al raggruppamento composto dalla Coop. ricorrente – Ricorrente 2 la somma di €. 12.757,53 (di cui €. 200,00 a titolo di pagamento del contributo all’AVCP per la partecipazione a due lotti; €. 325,00, a titolo di fideiussioni bancarie costituite per i due lotti; €. 51,62 per autentica del verbale del consiglio di amministrazione; €. 259,95 per commissioni bancarie per l’emissione di referenze bancarie [effettivamente documentate in luogo di €. 265,99 indicate]; €. 8.880,96 per la redazione del progetto tecnico; €. 720,00 per la predisposizione delle dichiarazioni occorrenti per la partecipazione alla gara ed €. 2.400,00 per le elaborazioni grafiche prodotte [spese rapportate alla retribuzione oraria dei dipendenti che hanno materialmente redatto il progetto, predisposto le dichiarazioni e prodotto gli elaborati grafici]);

b) ai raggruppamenti composti rispettivamente da “Ricorrente 3 – Ricorrente 4 Flor – Il Ricorrente 5 – Ricorrente 6 – Ricorrente 7” e da “Ricorrente 3 – Ricorrente 4 Flor – Il Ricorrente 5 – Ricorrente 6 – Ricorrente 7 – La Ricorrente 8” la somma complessiva di €. 17.188,98, di cui, come dichiarato e non contestato, €. 15.871,00 sostenute dalla capogruppo Ricorrente 3 [€. 270,00 per il pagamento del contributo all’AVCP per la partecipazione a tre lotti; €. 501,00 a titolo di fideiussioni bancarie per n. 3 lotti; €. 11.200,00 per la redazione dei progetti tecnici, €. 900,00 per la predisposizione delle dichiarazioni di gara ed €. 3.000,00 per le elaborazioni grafiche prodotte, spese queste ultime rapportate alla retribuzione oraria dei dipendenti che hanno materialmente redatto il progetto, predisposto le dichiarazioni e prodotto gli elaborati grafici] ed €. 1.317,98, sostenute, come dichiarato e non contestate, dalle singole cooperative sociali costituenti i due rispettivi raggruppamenti (secondo l’imputazione risultante dalla documentazione versata in atti).

Sulle predette singole spese rimborsabili, che sono debiti di valore, spettano altresì la rivalutazione monetaria compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data di effettuazione della spesa fino alla data di deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata dovranno computarsi gli interessi legali calcolati dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo (Cfr. C.d.S., Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144).

6. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere accolto in parte, condannando il Comune di Roma al pagamento in favore delle appellanti, già ricorrenti in primo grado, dell’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella misura indicata in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come pure indicata in motivazione.

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