lunedì 19 settembre 2011

illegittimo comportamento della Commissione per aver seguito criteri sconosciuti agli offerenti

per il sistema di scelta, riferito all’offerta economicamente più vantaggiosa, il codice degli appalti riduca fortemente la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri


escludendo ogni facoltà della medesima di integrare il bando, in quanto dovrebbe essere quest’ultimo a prevedere e specificare eventuali sotto-criteri di valutazione

può invece ritenersi ammesso che la medesima Commissione fissi la metodologia di attribuzione dei punteggi, per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti; la mancata fissazione dei criteri motivazionali, d’altra parte, non inficia l’operato della medesima Commissione, ove quest’ultima fornisca comunque un’argomentata motivazione circa i giudizi formulati (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 8.9.2008, n. 4271, 11.5.2010, n. 2826, 13.7.2010, n. 4502, 1.10.2010, n. 7256, 28.2.2011, n. 1255;
Cons. St.
, sez. VI, 28.1.2009, n. 489).

Nel caso di specie – in presenza di offerte basate sulla stessa piattaforma software – i criteri di scelta, riferiti alla qualità dell’offerta tecnica, non potevano che riguardare le differenti soluzioni applicative, con cui i concorrenti si fossero dimostrati in grado di adattare il prodotto alle esigenze dell’azienda appaltante: trattandosi pur sempre di valutare fattori qualitativi, da considerare parte integrante dell’offerta tecnica, tuttavia, non sono chiare le ragioni per cui sia stato ritenuto di poter procedere, in via straordinaria, ad una fase che appare discrezionalmente gestita dalla Commissione aggiudicatrice.

Quest’ultima avrebbe dovuto attenersi viceversa, per quanto possibile, ai parametri di qualità predeterminati nel bando, precisando quali di tali parametri dovessero ritenersi assorbiti per identità delle offerte e quali fossero, eventualmente, rimessi alla sessione di “demo SW”, con assegnazione dei punteggi previsti al termine di ciascuna operazione e senza rimeditazioni successive, la cui necessità e le cui modalità di svolgimento non risultassero previamente stabilite.

Passaggio tratto dalla decisione numero 5157 del 15 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

Ove fosse stata ravvisata l’inutilizzabilità di tutti i parametri prefissati, in presenza di offerte-base uguali, l’unica soluzione corretta sarebbe stata infatti la reiterazione della gara, in nessun modo potendosi ammettere che l’assegnazione di punteggio ai singoli ITEM identificati dal bando fosse operata con scelte “a formazione progressiva” della Commissione aggiudicatrice, per quanto riguarda gli elementi di valutazione da ritenere, come si legge nell’appello, “necessari in funzione della complessità dell’appalto sa assegnare”.

A norma del ricordato art. 83 D.Lgs. n. 163/06, pertanto, le decisioni della predetta Commissione appaiono illegittime in quanto – tenuto conto dei principi interpretativi in precedenza esposti – risultano seguiti criteri almeno in parte non definiti nel bando di gara, con conseguente possibile sussistenza di elementi che, se fossero stati noti, come previsto, prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la preparazione delle stesse (cfr. anche, a quest’ultimo riguardo, Cons. St., sez. V, 13.7.2010, n. 4502).

Nessun commento:

Posta un commento