La giurisprudenza amministrativa, a garanzia della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, ha costantemente affermato la necessità che le imprese partecipanti ad una gara siano in grado di conoscere, nella sua interezza, quale sarà il parametro valutativo cui si atterrà l'amministrazione, al fine di predisporre le proprie offerte, costituendo inammissibile vulnus ai richiamati principi l'introduzione postuma di criteri non contenuti nel bando.
In tale ottica, l’art. 1, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2008, ha soppresso il periodo dell’art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui prevedeva la fissazione, da parte della Commissione, dei “criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”.
Per individuare i limiti dei poteri di cui dispone, al riguardo, la Commissione aggiudicatrice è utile richiamare anche la sentenza della Corte di Giustizia, Sez. II, del 24.11.2005 in C-331/04, la quale ha stabilito: “che il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio all'amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d'oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:
- non modifichi i criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara;
- non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione”.
Analogamente, la sentenza 24 Gennaio 2008 (proc. C-532/2006) della Corte di Giustizia CE, ribadisce che tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa devono essere resi noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte. “Pertanto un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti”, dovendo gli stessi “essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatici”.
In sostanza, il diritto comunitario non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice introduca elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, oppure fissi sottocriteri di adattamento di tali criteri, ovvero ancora regole specifiche sulla modalità di valutazione, a condizione però che vi provveda, come è ovvio, prima dell’apertura delle buste recanti le offerte stesse (Cons. St., sez. V, 13 luglio 2010, n. 4502).
Passaggio tratto dalla sentenza numero 7181 del 13 settembre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Nel caso di specie, pare al Collegio che la Commissione si sia strettamente attenuta al paradigma testé descritto, in quanto:
- relativamente al sub – criterio 1.1.1, si è limita a fissare una scala di valutazione, all’evidente fine di rendere più trasparente il proprio apprezzamento, nonché di rispondere all’esigenza, rivendicata dalla stessa ricorrente, di palesare l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio numerico;
- relativamente al sub – criterio 1.1.2., da un lato, ha semplicemente precisato che, nell’attribuzione dei punteggi, avrebbe tenuto conto delle soluzioni tecniche e tecnologiche proposte (considerando che il sub – criterio in esame pertiene, appunto, al “Valore tecnico ed estetico del progetto”), dall’altro ha analiticamente individuato e descritto i segmenti strutturali del progetto, prefigurando, anche in questo caso, un modus procedendi oggettivo ed uniforme, tale da rendere immediatamente percepibile il raccordo tra punteggio numerico e valutazione tecnica.
3.2. Neppure censurabile appare la determinazione di effettuare una primo esame generale dei progetti presentati, ovvero, quella di attribuire i punteggi numerici in esito all’esito delle esame analitico di tutte le offerte tecniche.
Al riguardo, premesso che il bando non fissava alcun particolare vincolo procedimentale, l’esame dei verbali relativi alle sedute c.d. “riservate” evidenzia che:
- la Commissione si è riunita, con continuità, circa 16 volte tra il 4 gennaio e il 6 aprile 2010, procedendo, come detto, prima all’esame tecnico generale, e poi, all’approfondimento di dettaglio delle proposte progettuali. Nell’immediatezza di tale esame, sono stati riportati, a verbale, le osservazioni, i rilievi e le valutazioni dei Commissari, espressi puntualmente con riguardo a ciascuno dei criteri e sub – crieri previsti dal disciplinare di gara;
- la Commissione medesima ha effettivamente ritenuto che il bando evidenziasse una logica “comparativa”, ma, a tal fine, non ha stravolto i criteri di attribuzione dei punteggi bensì ha seguito un metodo di analisi descrittivo – comparativo, in modo da acquisire, prima dell’attribuzione dei punteggi, la conoscenza completa delle soluzioni tecniche e tecnologiche proposte dalle imprese. Inoltre, la frequenza delle riunioni e l’analiticità delle valutazioni riportate nei verbali, induce a ritenere che, diversamente da quanto apoditticamente assunto dalla ricorrente, i commissari, al momento dell’attribuzione del punteggio numerico, abbiano avuto ben presenti le caratteristiche salienti dei progetti in precedenza analiticamente descritti e valutati.
E’ noto, peraltro, che, “nella gare pubbliche il tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alle operazioni di scrutinio non è un presupposto che possa invalidare i giudizi conclusivi, la cui logicità e ragionevolezza devono essere valutate sulla base di quanto oggettivamente espresso negli atti contestati, atteso che, rispetto alla conclusione della procedura valutativa, ciò che rileva non è il tempo dedicato all’esame delle offerte e della allegata documentazione, ma la verifica della correttezza dei risultati alla stregua dei consueti parametri di legittimità dell’azione amministrativa” (Cons. St., sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806).
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