martedì 27 settembre 2011

Legittimo e nemmeno illecito provvedimento di amministrazione attiva con il quale la pa decide di non aggiudicare la gara per motivi economici

i costi che gli offerenti hanno poi proposto fanno ritenere non conveniente l’aggiudicazione e quindi il tipo di gara indetta

Alla luce delle considerazioni che precedono la delibera laddove stabilisce di non aggiudicare definitivamente la gara precedentemente indetta, pare immune da censure di legittimità, né si pone un problema di indennizzo, non trattandosi di revoca propriamente detta.


La decisione della stazione appaltante di non procedere alla aggiudicazione definitiva della gara, che i ricorrenti contestano, non rappresenta neppure, a ben vedere, un atto di autotutela, ma è semplicemente il provvedimento di amministrazione attiva con il quale l’amministrazione decide di non dar corso definitivo alla gara svolta, ricorrendo ragioni che giustificano la decisione di non aggiudicare la gara


L ‘ aggiudicazione provvisoria, che sanziona l’esito del confronto concorrenziale svolto nella gara ma che non sancisce ancora la statuizione definitiva della stazione appaltante in ordine all’individuazione dell’operatore economico con il quale procedere alla stipula del contratto.

Si tratta quindi di un atto prodromico, instabile, che non ha natura di provvedimento finale e che ingenera quindi affidamenti assai limitati a favore di coloro che ne sono beneficiati.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1407 del 21 settembre 2011 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

Nella specie paiono quindi fuori fuoco le censure di parte ricorrente in quanto svolte in termini di violazione delle regole proprie delle procedure di autotutela. La stazione appaltante ha peraltro adeguatamente motivato le ragioni giustificative sulla cui base si è determinata a non aggiudicare la gara e lo ha fatto nella stessa deliberazione n. 222 del 2010 e nei correlati atti del procedimento, in particolare le note del 1 luglio 2010 e del 27 luglio 2010 (quest’ultima gravata con motivi aggiunti). In particolare nella deliberazione n. 222 si sottolinea che “l’unica offerta tecnica ammessa alla fase di apertura delle offerte economiche è notevolmente superiore all’importo presunto di gara, con un incremento per la durata della fornitura di euro 9.637.946,00 pari al 38% circa dell’importo di gara, incremento che fa ritenere non opportuno e conveniente l’affidamento della fornitura e servizio”, rinviando per il resto alla relazione del 27 luglio 2010.

Nella medesima deliberazione di sottolinea come le stesse Aziende sanitarie, beneficiarie della fornitura, abbiano valutato non conveniente l’affidamento alle condizioni emerse in corso di gara e che la scarsità delle offerte presentate e ammesse in sede di gara abbia evidenziato la mancanza di un interesse del mercato ad una procedura come quella in esame per la quale quindi non sussistono le condizioni per un confronto concorrenziale adeguato.

Nella relazione del responsabile del procedimento del 27 luglio 2010 vengono ancor più precisamente individuate le specificità della fattispecie, consistenti nelle speciali modalità della fornitura (c.d. desk to desk, cioè fornitura diretta agli utilizzatori finali dei beni), in relazione alla quale non esistevano specifici parametri di riferimento economico, e viene evidenziato che i costi che gli offerenti hanno poi proposto fanno ritenere non conveniente l’aggiudicazione e quindi il tipo di gara indetta. Analoghe considerazioni vengono svolte anche nella precedente nota del responsabile del procedimento del 1 luglio 2010. Si aggiunga che agli atti risultano poi le note di tre Aziende sanitarie che confermano le loro valutazioni di non convenienza dell’affidamento della gara alle condizioni proposte, ritenendo quindi preferibile, in quanto più economica, una gestione diretta dei magazzini piuttosto che la costosa fornitura desk to desk. E’ vero che si tratta di solo tre delle otto Aziende sanitarie interessate dell’area centro della Toscana, ma tra di esse vi è l’Azienda sanitaria fiorentina che è quella di dimensioni maggiori e comunque esse esprimono un indirizzo univoco che pare quindi estendibile anche alle altre realtà.

Alla luce delle considerazioni che precedono la delibera n. 222, laddove stabilisce di non aggiudicare definitivamente la gara precedentemente indetta, pare immune da censure di legittimità, né si pone un problema di indennizzo, non trattandosi di revoca propriamente detta.

La medesima delibera n. 222 stabilisce altresì di revocare la precedente deliberazione n. 251 del 2009 di indizione della gara. Si tratta in questo caso di un provvedimento di ritiro del precedente atto di indizione della gara giustificato dalle valutazioni circa la non convenienza di una procedura impostata nei termini di cui alla deliberazione n. 251 del 2009, cioè come fornitura desk to desk. Gli esiti della gara svolta paiono giustificare una simile conclusione, né possono dirsi sussistere affidamenti qualificati rispetto alla decisione della stazione appaltante di indire o non indire un certo tipo di gara.

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