giovedì 8 settembre 2011

La certezza dei tempi dell’attività amministrativa deriva dall’articolo 97 della costituzione

la fattispecie risarcitoria oggetto di controversia attiene al c.d. danno da ritardo:riconosciuto il risarcimento danno relativo a tardivo rilascio di autorizzazione regionale coltivazione cava di ardesia


il Supremo giudice amministrativo osserva che il principio della certezza dei tempi dell’attività amministrativa, assicurata attraverso la individuazione da parte dello stesso legislatore regionale dei tempi massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi, costituisce concreta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento, oltre che di legalità, predicati dall’articolo 97 della Costituzione

viene in tal modo non solo giustamente limitata la discrezionalità della pubblica amministrazione (ricondotta in limiti temporali ritenuti ragionevoli secondo l’apprezzamento, nel caso che ci occupa, dello stesso legislatore regionale)

 ma viene soprattutto garantita la libertà di intrapresa del cittadino e delle imprese, assicurando loro la preventiva conoscenza del termine massimo in cui l’amministrazione è tenuta a determinarsi in relazione ad una loro istanza (sotto tale profilo il principio di certezza dei tempi dell’attività amministrativa è corollario dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, ponendosi sullo stesso piano degli altri strumenti di semplificazione dell’azione amministrativa).

Passaggio tratto dalla decisione numero 5034  dell’ 8 settembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

In tale prospettiva non può negarsi che la violazione del termine di conclusione di un procedimento, legislativamente fissato, costituisce di per sé un danno per il cittadino e per l’impresa, restando così assorbita la questione dell’elemento soggettivo della responsabilità salvo l’onere dell’amministrazione, anch’essa pacificamente tenuta al rispetto di quei termini, di provare la sussistenza di situazioni eccezionali, quali la difficoltà obiettiva della normativa regolante il caso specifico, i contrasti dottrinari e giurisprudenziali, eventuali altri fatti obiettivi ed non addebitabili: nel caso di specie il mancato adempimento di tale onere probatorio da parte delle amministrazioni rende infondata ogni questione in ordine alla imputabilità soggettiva della responsabilità, a titolo di colpa

Diversa invece è la questione della effettiva prova della consistenza del danno subito a causa della violazione del termine di conclusione del procedimento, che attiene alla quantificazione del danno stesso e per il quale si rinvia alle osservazioni di cui al paragrafo seguente.

E’ appena il caso di aggiungere che alla stregua delle osservazioni svolte anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Triora è del tutto priva di fondamento giuridico

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