i rapporti interni tra Amministrazione preventivamente escussa dal terzo danneggiato ed il coobbligato dipendente che per essa (Amministrazione) ha agito, sono regolati dalle norme proprie della responsabilità amministrativo-contabile (che escludono l'applicazione di quelle di diritto comune), da far valere mediante un regolare giudizio di responsabilità innanzi a questa Corte, su iniziativa della Procura presso la Corte medesima.
Da notare anche come, con specifico riferimento all'art. 28 cost., la Suprema Corte abbia -anche qui da tempo - avuto modo di chiarire:
a) che, con le disposizioni di detto articolo, “si è inteso solo sancire, a favore del terzo danneggiato, accanto alla responsabilità della pubblica amministrazione anche quella personale e solidale dei dipendenti, che prima (dell'entrata in vigore del succitato articolo) era ritenuta assorbita da quella dello Stato e degli enti pubblici in genere”;
b) che l'articolo stesso però “non contiene alcuna disposizione in ordine al rapporto interno, tra l'Amministrazione ed il proprio dipendente, appunto perché a ciò provvedono altre norme dell'ordinamento giuridico”, le quali “disciplinano i casi ed i limiti della responsabilità amministrativa e fanno salva la possibilità del recupero mediante lo specifico rimedio del giudizio innanzi alla Corte dei conti” (cfr., testualmente, Cass. SS. UU. n°4244/1979).
Passaggio tratto dalla sentenza numero 151 del 29 maggio 2007 pronunciata dalla Corte dei Conti dell’Umbria
Sotto il secondo profilo, attinente alla non esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del B_, invece, il Collegio rileva come gli addebiti mossi al riguardo da parte attrice nei confronti dei sigg. M_ e C_, implichino una delicata questione di giurisdizione nei rapporti tra questa Corte ed il Giudice ordinario.
Secondo i chiarimenti forniti in aula (su invito del Collegio) da parte attrice, il vincolo di solidarietà che lega il B_ al Comune di Nocera Umbra, avrebbe imposto ai predetti convenuti (M_ e C_) di agire in regresso innanzi al Giudice Ordinario, ex art. 1299, anche nei confronti del B_ medesimo.
Ebbene, una simile idea è nettamente contraria al consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, che da tempo ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti nei rapporti interni tra ente pubblico e suo dipendente, coobligati in solido, nei casi - come in quello di specie - di preventiva escussione dell'ente medesimo, da parte del terzo danneggiato.
Da notare anche come, con specifico riferimento all'art. 28 cost., la Suprema Corte abbia -anche qui da tempo - avuto modo di chiarire:
a) che, con le disposizioni di detto articolo, “si è inteso solo sancire, a favore del terzo danneggiato, accanto alla responsabilità della pubblica amministrazione anche quella personale e solidale dei dipendenti, che prima (dell'entrata in vigore del succitato articolo) era ritenuta assorbita da quella dello Stato e degli enti pubblici in genere”;
b) che l'articolo stesso però “non contiene alcuna disposizione in ordine al rapporto interno, tra l'Amministrazione ed il proprio dipendente, appunto perché a ciò provvedono altre norme dell'ordinamento giuridico”, le quali “disciplinano i casi ed i limiti della responsabilità amministrativa e fanno salva la possibilità del recupero mediante lo specifico rimedio del giudizio innanzi alla Corte dei conti” (cfr., testualmente, Cass. SS. UU. n°4244/1979).
In sostanza, secondo gli orientamenti della Suprema Corte, i rapporti interni tra Amministrazione preventivamente escussa dal terzo danneggiato ed il coobbligato dipendente che per essa (Amministrazione) ha agito, sono regolati dalle norme proprie della responsabilità amministrativo-contabile (che escludono l'applicazione di quelle di diritto comune), da far valere mediante un regolare giudizio di responsabilità innanzi a questa Corte, su iniziativa della Procura presso la Corte medesima.
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