sabato 3 settembre 2011

Ente pubblico che ha pagato il terzo può rivalersi nei confronti del proprio dipendente responsabile solo attraverso un giudizio davanti alla Corte dei Conti_la responsabilità civile si trasforma in amministrativa

i rapporti interni tra Amministrazione preventivamente escussa dal terzo danneggiato ed il coobbligato dipendente che per essa (Amministrazione) ha agito, sono regolati dalle norme proprie della responsabilità amministrativo-contabile (che escludono l'applicazione di quelle di diritto comune), da far valere mediante un regolare giudizio di responsabilità innanzi a questa Corte, su iniziativa della Procura presso la Corte medesima.


Da notare anche come, con specifico riferimento all'art. 28 cost., la Suprema Corte abbia -anche qui da tempo - avuto modo di chiarire:

a) che, con le disposizioni di detto articolo, “si è inteso solo sancire, a favore del terzo danneggiato, accanto alla responsabilità della pubblica amministrazione anche quella personale e solidale dei dipendenti, che prima (dell'entrata in vigore del succitato articolo) era ritenuta assorbita da quella dello Stato e degli enti pubblici in genere”;

b) che l'articolo stesso però “non contiene alcuna disposizione in ordine al rapporto interno, tra l'Amministrazione ed il proprio dipendente, appunto perché a ciò provvedono altre norme dell'ordinamento giuridico”, le quali “disciplinano i casi ed i limiti della responsabilità amministrativa e fanno salva la possibilità del recupero mediante lo specifico rimedio del giudizio innanzi alla Corte dei conti” (cfr., testualmente, Cass. SS. UU. n°4244/1979).


Passaggio tratto dalla sentenza numero 151 del 29 maggio 2007 pronunciata dalla Corte dei Conti dell’Umbria

Sotto il secondo profilo, attinente alla non esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del B_, invece, il Collegio rileva come gli addebiti mossi al riguardo da parte attrice nei confronti dei sigg. M_ e C_, implichino una delicata questione di giurisdizione nei rapporti tra questa Corte ed il Giudice ordinario.

Secondo i chiarimenti forniti in aula (su invito del Collegio) da parte attrice, il vincolo di solidarietà che lega il B_ al Comune di Nocera Umbra, avrebbe imposto ai predetti convenuti (M_ e C_) di agire in regresso innanzi al Giudice Ordinario, ex art. 1299, anche nei confronti del B_ medesimo.

Ebbene, una simile idea è nettamente contraria al consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, che da tempo ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti nei rapporti interni tra ente pubblico e suo dipendente, coobligati in solido, nei casi - come in quello di specie - di preventiva escussione dell'ente medesimo, da parte del terzo danneggiato.

La Corte Regolatrice, infatti, in più occasione ha scandito a chiare note come “costituisca principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva, nel senso che (la Corte dei conti medesima) è l'unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua giurisdizione, (così) che va esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali, applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa”, o -aggiunge il Collegio - di “regresso”, che dir si voglia (v., testualmente, Cass. SS. UU. n° 9333/1999, attinente ad un ricorso presentato proprio da un dipendente comunale, escusso dall'Ente di appartenenza, in azione di regresso).

Da notare anche come, con specifico riferimento all'art. 28 cost., la Suprema Corte abbia -anche qui da tempo - avuto modo di chiarire:

a) che, con le disposizioni di detto articolo, “si è inteso solo sancire, a favore del terzo danneggiato, accanto alla responsabilità della pubblica amministrazione anche quella personale e solidale dei dipendenti, che prima (dell'entrata in vigore del succitato articolo) era ritenuta assorbita da quella dello Stato e degli enti pubblici in genere”;

b) che l'articolo stesso però “non contiene alcuna disposizione in ordine al rapporto interno, tra l'Amministrazione ed il proprio dipendente, appunto perché a ciò provvedono altre norme dell'ordinamento giuridico”, le quali “disciplinano i casi ed i limiti della responsabilità amministrativa e fanno salva la possibilità del recupero mediante lo specifico rimedio del giudizio innanzi alla Corte dei conti” (cfr., testualmente, Cass. SS. UU. n°4244/1979).

In sostanza, secondo gli orientamenti della Suprema Corte, i rapporti interni tra Amministrazione preventivamente escussa dal terzo danneggiato ed il coobbligato dipendente che per essa (Amministrazione) ha agito, sono regolati dalle norme proprie della responsabilità amministrativo-contabile (che escludono l'applicazione di quelle di diritto comune), da far valere mediante un regolare giudizio di responsabilità innanzi a questa Corte, su iniziativa della Procura presso la Corte medesima.



Nessun commento:

Posta un commento