sabato 3 settembre 2011

A norma dell’articolo 28 della Costituzione la responsabilità dell’ente pubblico è diretta_quindi non è applicabile l’articolo 2049 cc_attenzione all’oggetto delle polizze di rct

Dalla prospettazione della domanda giudiziale si evince che la tutela risarcitoria azionata dalla Procura concerne una fattispecie di responsabilità indiretta e che l’azione si fonda su un presupposto di fatto, rappresentato dalla sentenza di condanna in sede civile riportata dall’ente pubblico (l’Azienda ospedaliera), dalla quale è scaturito il depauperamento del medesimo ente, che vi ha prestato ottemperanza.

Ciò vale a dire che il nocumento all’ente pubblico scaturisce dalla pronuncia di altro giudice, che ha statuito sulla responsabilità diretta (in applicazione dell’art. 28 Cost., secondo cui vi è responsabilità civile, diretta, dei dipendenti pubblici, che si estende all’ente pubblico, con facoltà del terzo danneggiato di citare in giudizio entrambi o soltanto il secondo, come avvenuto nella specie).


Passaggio tratto dalla sentenza numero 10 del 12 gennaio 2010 pronunciata dalla Corte dei Conti della Lombardia

Il presupposto della lesione viene indicato dalla Procura attrice nella sentenza di condanna civile a carico dell’Azienda ospedaliera (Tribunale di Bergamo, 17 maggio 2004, n. 1560, confermata da Corte di appello di Brescia, 4 ottobre 2007, n. 806/2007), non ancora passata in giudicato, per l’attuale pendenza del ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado.

            Pertanto, viene affermata la lesione di un diritto di credito intestato all’ente pubblico che difetta dei requisiti di certezza e di attualità, in quanto l’accertamento giurisdizionale contenuto nelle succitate sentenze di merito è suscettibile di essere travolto in sede di legittimità. Si aggiunge che la sussistenza della prospettata lesione appare subordinata al verificarsi di un presupposto eventuale e incerto, rappresentato dall’esito sfavorevole, per l’Azienda ospedaliera, del ricorso per cassazione da essa proposto.

In buona sostanza, viene attivata la responsabilità indiretta dei sanitari dell’Azienda ospedaliera prima che sia accertata la responsabilità civile diretta della medesima azienda e, dunque, chiesto il risarcimento del danno in favore di un ente che, al momento della domanda giudiziale e, allo stato degli atti, non può definirsi come danneggiato.

Né l’incontrovertibilità del giudicato, presupposto della responsabilità indiretta azionata in questa sede, può essere surrogata dal requisito del depauperamento dell’ente condannato, il quale ha ottemperato a sentenza esecutiva con pagamento a titolo provvisorio e non definitivo.

            A riprova della correttezza del ragionamento seguito, si rammenta l’orientamento della giurisprudenza contabile in materia di decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità in ipotesi di danno indiretto secondo cui il termine iniziale << va fissato alla data in cui il debito della P.A. nei confronti del terzo danneggiato è diventato certo, liquido ed esigibile in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della P.A. e della esecutività della transazione tra terzo e P.A.>> (C. conti, sez. riun., 15 gennaio 2003, n. 3/QM).

In tal senso, l’esordio della prescrizione viene fissato nel momento in cui il debito entra, come elemento negativo, nel patrimonio dell’ente (C. conti, sez. III, 13 marzo 2009, n. 104), indipendentemente dal depauperamento, ossia dal pagamento effettivo dell’importo per cui vi è condanna in sede civile, come invece statuiva il pregresso indirizzo giurisprudenziale (C. conti, sez. riun., 24 maggio 2000, n. 7/QM).

Se, pertanto, il diritto non può essere fatto valere prima della formazione del giudicato, al punto che viene impedita la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione contabile, è evidente come - prima di quel momento - non possa configurarsi alcun interesse alla tutela delle ragioni erariali.

Anche sotto questo profilo, si perviene alla conclusione dell’inammissibilità dell’azione esercitata dalla Procura, per difetto di una lesione concreta e attuale del diritto azionato in giudizio.

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