l’onere di immediata impugnazione del bando di gara è limitato alle sole cause escludenti che stabiliscono, con prescrizioni inequivoche, requisiti di partecipazione alla procedura selettiva non posseduti dal ricorrente” (Consiglio di stato-Sezione 5^, n. 7515 del 15.10.2010).
Ed ancora, “sono soggette all’onere di immediata impugnazione le clausole del bando di gara che importino l’arresto procedimentale per il ricorrente, comminando l’esclusione in ragione del mancato possesso di certi requisiti di partecipazione, ovvero definendo oneri partecipazioni formali talmente gravosi da rendere impossibile l’elaborazione dell’offerta nel tempo utile richiesto dalla lex specialis. Sfuggono, invece, all’onere dell’immediata impugnazione le clausole del bando di gara che, pur profilandosi “a priori” illegittime, manifestino la loro lesività solo “ex post”, ossia per via della concreta applicazione che di esse faccia l’organo di gara, solo allora emergendo la portata lesiva che fa sorgere l’attualità dell’interesse al ricorso” (T.A.R. Piemonte –Torino-Sezione 1^, n. 3718 del 21.12.2009).
Ancora più recentemente, il T.A.R. di Palermo-Sezione 1^ , ha ribadito che “l’onere di immediata impugnazione del bando di concorso o, comunque, dell’atto di indizione della procedura selettiva sussiste solo nei casi in cui l’interessato intenda contestare la decisione dell’Amministrazione di avviare la gara, oppure ritenga di censurare le clausole che impediscono, in radice, la stessa partecipazione, mentre non sussiste per le altre fattispecie, nelle quali si deve attendere di verificare la lesività della previsione all’esito della procedura” (n. 345 del 24 febbraio 2011).
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