domenica 7 agosto 2011

solo un'errata formulazione della lex specialis di gara potrebbe evitare l'escusione della cauzione provvisoria, anche in Sicilia

Anche in Sicilia va applicato l’articolo 48 del codice dei contratti:legittima l’escussione della cauzione  provvisoria per mancata presentazione dei documenti richiesti a comprova del reale possesso dei requisiti speciali

Mancata conferma delle dichiarazioni rese di in sede di partecipazione

Non appare dubbio al Collegio, come già al giudice di primo grado, che il possesso dei requisiti dichiarati doveva essere comprova-to unicamente mediante certificati originali e non già con fotocopie, ancorché conformi agli originali.

In tal senso va richiamata la nota del 14 gennaio 2010, con cui il RU.P. aveva invitato le concorrenti a “presentare tutta la documen-tazione, in originale, attestante il possesso dei requisiti generali … nonché quella comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 12.3 del bando di gara (requisiti relativi alla progettazione)”.


Va, inoltre, ricordato che l’art. 48, 1° comma, del D.Lgs. n. 163 del 2006 commina l’esclusione dei ricorrenti non soltanto quando non sia fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, ma anche quando tale prova “non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta …”.


Ecco la norma attualmente in vigore
Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti(art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011)
1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008)
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.


A cura di Sonia Lazzini

Tratto dalla decisione 510 del 28 luglio 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Con il sesto e ultimo motivo d’appello, la società Ricorrente ha riproposto le doglianze relative all’illegittimità dell’escussione della cauzione provvisoria.
In particolare, rileverebbe la circostanza che l’errore commesso dall’appellante è stato determinato dalla nota del R.U.P., sopra menzionata.

La doglianza è infondata, perché, come si è sopra esposto, l’appellante non poteva fare affidamento sulla dichiarazione del R.U.P..

In ogni caso, l’asserito stato soggettivo di buona fede in tanto avrebbe potuto rilevare, in quanto fosse stato correlato a un’errata o imprecisa formulazione del bando o del disciplinare di gara, il che non si è verificato nel caso di specie


<< Con il terzo motivo di appello, la ricorrente ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il “terzo profilo di esclusione” per tardiva presentazione dei certificati dei carichi pen-denti riferiti ai professionisti indicati come progettisti.
Al riguardo l’A.T.I. appellante ha sostenuto che nella specie non sarebbe stato necessario produrre i predetti certificati, posto che né il bando di gara né l’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 richiedevano siffatta documentazione.
Il motivo di appello è infondato, perché, come rettamente rile-vato dal giudice di prime cure, la prescrizione in questione era spe-cificatamente imposta dal disciplinare di gara.>>

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