lunedì 11 luglio 2011

Responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti_Artt 18 e 19, 22 e 23 del dpr n. 3 del 1957

Responsabilità  amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti_Artt 18 e 19, 22 e 23 del dpr n. 3 del 1957

L’ente non ha un’azione di rivalsa diretta nei confronti del proprio dipendente

Tratto dal sito ufficiale della Corte dei Conti

<<L’azione viene esercitata dal pubblico ministero contabile e, cioè, dal Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti e, in grado d’appello, dal Procuratore generale rappresentante il P.M. innanzi alle Sezioni d’appello della Corte dei conti.

Il P.M. è l’unico soggetto che può attivare l’azione di responsabilità, non potendo il giudice procedere d’ufficio in assenza di domanda di parte.

Se, quindi, il P.M. contabile ritiene che non vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità, il processo non avrà inizio.

E’ da notare che l’ente danneggiato, mentre può (anzi deve) segnalare i fatti dannosi alla competente Procura della Corte dei conti per l’eventuale esercizio dell’azione, non può sostituirsi al P.M., attivando il giudizio nei confronti dei presunti responsabili, non essendo titolare dell’a zione di responsabilità amministrativa.

L’attribuzione del potere di agire in giudizio a un organo neutrale e indipendente, estraneo all’amministrazione, è preordinata a garantire il rispetto del principio di imparzialità e il principio del buon andamento.>>


Di Sonia Lazzini

Accanto alla clausola generale della responsabilità civile extracontrattuale di cui all’articolo 2043 cc e sgg, l’indubbio riferimento è l’articolo 28 della Costituzione_ il cui secondo comma, come è noto ai più_ma evidentemente non a tutti_sancisce il rapporto di immedesimazione organica fra Enti pubblici e proprio dipendenti

Attualmente è ancora in pieno vigore il drp numero 3 del 1957 a cui va abbinato l’articolo 93 del dpr 267/2000:il combinato disposto di queste due norme sancisce che la responsabilità di coloro che lavorano in  Comune, nei confronti di terzi, per danno ingiusto, è  limitata all’elemento psicologico del dolo (in assicurabile) e della colpa grave

Aggregando gli articoli 18 e 19 con 22 e 23 del dpr n. 3 del 1957 è evidente che non vi può essere un’azione diretta della pa nei confronti del proprio dipendente reo di aver, direttamente o indirettamente, provocato un danno erariale


Stante, anche,  quanto sancito dalla  CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE CIVILI – con la  sentenza n 933 del 22 dicembre 1999 per la quale < costituisce principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva>> non si vede come, il  l’assicuratore possa rivalersi nei confronti del dipendente danneggiante in quanto


F          Il rapporto di immedesimazione organica rende propria _ e non per fatto altrui ex articolo 2049 cc_ la responsabilità del Comune nei confronti dell’operato dei propri dipendenti

F          L’azione di rivalsa nei confronti di questi ultimi può essere esercitata solo dalla Corte dei Conti

Pertanto l’oggetto dell’assicurazione che segue è da considerarsi assolutamente illegittimo nella sua seconda parte



Art. 13 – Oggetto dell’Assicurazione
A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’Assicurato stesso.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
 il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
 il diritto di surrogazione spettante all’Assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c.,
nei confronti dei soggetti responsabili.
La surrogazione dell’Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.


Ecco i riferimenti di legge

Diritti e doveri dei cittadini
Art. 28 della Costituzione
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici


Articolo 2043 del codice civile

IL FATTO ILLECITO Art. 2043 cc

“QUALUNQUE FATTO DOLOSO O COLPOSO che CAGIONA AD ALTRI un DANNO INGIUSTO OBBLIGA colui che ha commesso il fatto A RISARCIRE  IL  DANNO”

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
(…)
18. Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione
L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.
19. Giurisdizione della Corte dei conti
L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.


22. Responsabilità verso i terzi
L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato. L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.

23. Danno ingiusto
E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.


DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.




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