sabato 16 luglio 2011

Legittimo annullamento di aggiudicazione con escussione della relativa cauzione provvisoria per Durc negativo

trova applicazione non solo l’art. 38 co. 2 lett. i), come sostenuto in ricorso, bensì l’art. 38 co. 3, quanto al rapporto tra correntezza contributiva e stipulazione del contratto; detto comma oltre alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, tra cui quella di cui all’art. 38 lett. i), ai fini di una eventuale esclusione, per quanto in specifico riguarda l’”affidatario” e quindi la stipulazione del contratto, rinvia all’art. 2 del d.l. n. 210/2002 il quale recita:

“Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento”.


Si ritiene pertanto che la vigente normativa precluda la stipulazione del contratto in ipotesi di mancanza attuale di correntezza contributiva, sicché la stazione appaltante correttamente ha preso atto dell’impossibilità di stipulare il contratto, unitamente alla circostanza correttamente già contestata, revocando l’affidamento con determinazione per tale profilo vincolata

Passaggio tratto dalla sentenza numero 783 del 14 luglio 2011 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

Ricorso per
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 82 del 17.5.2011, comunicata con nota prot. 2352 del 18.5.2011, con cui è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva nei confronti della società ricorrente, l'escussione della cauzione provvisoria prestata dall'Impresa in sede di gara, nonché la conseguente aggiudicazione alla ditta Edil.Controinteressata. Srl dell'appalto per la realizzazione di recupero della pertinenza della Basilica di Superga; della comunicazione prot. 2352 del18.5.2011; dell'intervenuta escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara; del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla ditta Edil.Controinteressata srl;

Parte ricorrente ha adito l’intestato Tar impugnando la revoca dell’affidamento relativo alla gara di appalto a procedura aperta per la “realizzazione di recupero della pertinenza della basilica di Superga” deducendo i seguenti motivi di ricorso:

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Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 comma 1lett. i) del d.lgs. 163/2006; violazione dell’art. 7 l. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta; contesta parte ricorrente che la revoca è stata motivata anche in relazione all’emersione di un DURC negativo, circostanza non contestata con la comunicazione di avvio del procedimento; la circostanza avrebbe inoltre dovuto essere valutata anche in termini di effettiva gravità, come prescritto dall’art. 38 co. 1 lett. i).
Ritiene il collegio che le dedotte censure siano infondate.

Il regolamento del codice appalti prevede poi la verifica di gravità, con riscontro di almeno due durc negativi, nei confronti dell’appaltatore già firmatario del contratto; analoga previsione non è richiamata per quanto concerne le irregolarità riscontrate al momento della stipulazione del contratto.

La domanda non può pertanto trovare accoglimento.

In sintesi appare corretta la revoca di una aggiudicazione motivata con la duplice ragione del mancato dovuto pagamento delle spese di contratto e con la mancanza attuale di regolarità contributiva.

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