sabato 2 luglio 2011

Legittima escussione della cauzione provvisoria per mancato possesso dei requisiti di ordine speciale_mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario_ art. 75, comma 6 del codice dei contratti

la locuzione “fatto dell’affidatario” (che preclude la stipulazione del contratto e legittima l’escussione della cauzione provvisoria) comprenda qualunque ostacolo alla stipulazione che sia riconducibile all’affidatario medesimo, dunque non solo il rifiuto di stipulare, ma anche il difetto dei requisiti di cui all’art. 48 del codice dei contratti pubblici


Passaggio tratto dalla sentenza numero 709  del 30 giugno 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino


L’unica censura nuova è quella contenuta nel terzo e ultimo motivo aggiunto di ricorso, con cui l’esponente denuncia la violazione dell’art. 75, comma 6, del codice dei contratti pubblici, che prevede l’escussione della garanzia nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario

Tale disposizione, precisa l’esponente, andrebbe letta congiuntamente all’art. 48, comma 1, del medesimo codice, che limita l’escussione della cauzione provvisoria al caso in cui il concorrente sia stato escluso dalla gara perché non aveva confermato le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara o non aveva comprovato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Secondo la ricorrente, nel suo caso non si verificherebbe alcuno dei presupposti per l’escussione della cauzione, versandosi al di fuori delle ipotesi contemplate dal citato art. 48 e non essendosi la ricorrente medesima altrimenti sottratta alla stipulazione del contratto.

Anche quest’ultima censura è priva di pregio e va disattesa.

Si è già avuto modo rilevare, infatti, come la fattispecie sia stata correttamente ricondotta dall’amministrazione aggiudicatrice all’ambito di applicazione dell’art. 48

Ciò premesso, rimane solo da precisare come la locuzione “fatto dell’affidatario” (che preclude la stipulazione del contratto e legittima l’escussione della cauzione provvisoria) comprenda qualunque ostacolo alla stipulazione che sia riconducibile all’affidatario medesimo, dunque non solo il rifiuto di stipulare, ma anche il difetto dei requisiti di cui all’art. 48 del codice dei contratti pubblici (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 novembre 2010, n. 33141 e 26 ottobre 2009, n. 10429).

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