Dopo un sopralluogo presso il centro cottura indicato dall’aggiudicataria, risultava l’incapacità di garantire, nelle attuali condizioni, la capacità produttiva richiesta.
L’articolo 48 non costituisce solo una reazione alle false dichiarazioni eventualmente rese dai concorrenti in sede di gara, ma mira ad evitare che siano ammesse alla procedura competitiva offerte che non diano completo affidamento in ordine al possesso dei requisiti previsti dal bando
La mancanza dei requisiti previsti rileva, ai fini dell’applicazione della misura di esclusione dalla gara, sia nel caso in cui abbia formato oggetto di una falsa dichiarazione del concorrente sia quando, come verificatosi nella fattispecie, pur non configurandosi gli estremi di una falsa dichiarazione, detti requisiti siano risultati sostanzialmente insussistenti
Di Sonia Lazzini
Passaggio tratto dalla sentenza numero 709 del 30 giugno 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
Ecco i fatti
La stazione appaltante procedeva, quindi, alle verifiche inerenti il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis, effettuando, tra l’altro, un sopralluogo presso il centro cottura indicato dall’aggiudicataria, le cui risultanze ne evidenziavano l’incapacità di garantire, nelle attuali condizioni, la capacità produttiva richiesta.
Previa comunicazione di avvio e interlocuzione procedimentale con l’interessata, il Comune di Torino, con determinazione dirigenziale n. 95 del 25 agosto 2008, disponeva la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, motivando tale scelta con riferimento alle risultanze del sopralluogo nonché ai contenuti di un successivo provvedimento con cui l’A.S.L. TO1 aveva diffidato l’odierna ricorrente a non superare la produzione di 810 pasti giornalieri nel centro cottura di via Gulli, fino a quando non sarebbero state risolte alcune problematiche di carattere igienico ed impiantistico.
Con il medesimo provvedimento, veniva disposta l’escussione della cauzione provvisoria di € 54.112,49 versata dalla ricorrente e aggiudicata la gara alla seconda classificata Controinteressata S.p.a.
Ecco il ricorso
Con la prima censura, l’esponente denuncia l’erronea applicazione dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici, che limita il potere delle stazioni appaltanti di disporre l’esclusione dei concorrenti dalle gare d’appalto ai soli casi in cui essi non abbiano confermato la veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara ovvero non abbiano comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando.
Nel caso in esame, non sussisterebbe, ad avviso dell’esponente, alcuno dei presupposti configurati dall’art. 48, avendo essa aveva fedelmente dichiarato la disponibilità di un centro cottura rispondente ai requisiti di ubicazione e di capacità produttiva previsti dalla legge di gara, come comprovato dalle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dallo stesso Comune di Torino.
Ecco il parere dell’adito giudice amministrativo
La prospettazione di parte ricorrente va disattesa in quanto fondata su un approccio puramente formalistico al citato art. 48 e sull’omessa considerazione delle determinanti circostanze fattuali accertate dalla stazione appaltante nel corso dell’istruttoria.
La disposizione in esame, infatti, non costituisce solo una reazione alle false dichiarazioni eventualmente rese dai concorrenti in sede di gara, ma mira ad evitare che siano ammesse alla procedura competitiva offerte che non diano completo affidamento in ordine al possesso dei requisiti previsti dal bando
La mancanza dei requisiti previsti rileva, ai fini dell’applicazione della misura di esclusione dalla gara, sia nel caso in cui abbia formato oggetto di una falsa dichiarazione del concorrente sia quando, come verificatosi nella fattispecie, pur non configurandosi gli estremi di una falsa dichiarazione, detti requisiti siano risultati sostanzialmente insussistenti.
In punto di fatto, peraltro, non è dubitabile che la ricorrente non possedesse il requisito di capacità tecnica previsto dall’art. 5.2 del capitolato speciale d’appalto, atteso che il centro cottura da essa indicato non era tecnicamente idoneo, come accertato in sede di sopralluogo e confermato anche da autonomo provvedimento della A.S.L., alla produzione del numero di pasti giornalieri richiesti dalla stazione appaltane (1.460).
Ed inoltre
Con la terza censura, l’esponente denuncia nuovamente la violazione dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici, atteso che l’elemento risultato carente avrebbe avuto natura di requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara d’appalto.
Ne deriva, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che l’amministrazione avrebbe inteso inammissibilmente accertare il possesso dei requisiti di esecuzione in una fase antecedente la stipulazione del contratto e l’avvio del servizio.
L’inconsistenza del rilievo emerge già alla lettura del capitolato speciale d’appalto, nel quale l’elemento in questione è espressamente qualificato come requisito di capacità tecnica e professionale.
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