sabato 23 luglio 2011

La stazione appaltante dovrà restituire il costo delle polizze

A seguito di un provvedimento in autotuela, la gara viene riaggiudicata_La prima aggiudicataria chiede ed ottiene la restituzione delle spese sostenute per le polizze (definitiva e car)


Con un’ulteriore domanda la ricorrente chiede la restituzione di quanto pagato a titolo di polizza per la costituzione della cauzione definitiva, di premio per la costituzione della polizza CAR, di diritti di segreteria, nonché di quanto speso per l’acquisito di 6 marche da bollo e per spedizione postale, in totale € 3698,25 (tremilaseicentonovantotto/25).

Tali spese, di cui la ricorrente ha fornito specifica prova, sono state effettuate su esplicita richiesta della stazione appaltante (si veda nota 29/11/2010 prot. n. 0012622 ricevuta via fax in data 2/12/2010), pertanto la pretesa merita, sotto il profilo in questione, accoglimento.

Occorre puntualizzare che i danni lamentati derivano tutti dal ritardo con cui la stazione appaltante avrebbe proceduto al riesame degli atti della procedura.


Di Sonia Lazzini

Tratto dalla sentenza numero 838  del 20 luglio 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari





Orbene la ricorrente chiede innanzitutto che le siano risarciti i costi direttamente collegati alla riapertura del procedimento dopo il provvedimento di aggiudicazione in proprio favore. Tale costi, quantificati in € 5.000, riguarderebbero “spostamenti, partecipazioni alle ulteriori sedute della commissione, accesso agli atti, spese per avvocato ed altri professionisti”.

Domanda, inoltre, il risarcimento del danno derivante dal non aver potuto partecipare ad altre gare, durante il periodo trascorso tra la comunicazione dell’aggiudicazione e il ritiro in autotutela della stessa. Danno configurato come perdita di chances e di cui si chiede una valutazione in via equitativa.

Le due pretese non possono essere accolte essendo rimaste le suddette voci di danno del tutto prive di riscontri probatori.

La ricorrente si è invero limitata a produrre due prospetti, uno contenente una tabella riassuntiva delle spese a suo dire sostenute e l’altro un elenco di gare che si sarebbero svolte nel periodo 25/1/2011 – 14/2/2011, a cui asserisce di non aver potuto partecipare, ma ciò non è sufficiente ad integrare nemmeno gli elementi minimi di un principio di prova.

Con riguardo al reclamato danno da perdita di chances è appena il caso di aggiungere che il rilevato difetto di prova non può essere sopperito dalla richiesta di liquidazione in via equitativa, atteso che il potere valutativo di cui all’art. 1226 cod. civ. – a cui può farsi ricorso per colmare insormontabili difficoltà nella determinazione dell’effettivo ammontare del danno - presuppone comunque un pregiudizio già certo nella sua esistenza ontologica (Cass. Civ., III Sez., 30/4/2010 n. 10607; Cons. Stato, V Sez., 21/3/2011 n. 1739).

Con un’ulteriore domanda la ricorrente chiede la restituzione di quanto pagato a titolo di polizza per la costituzione della cauzione definitiva, di premio per la costituzione della polizza CAR, di diritti di segreteria, nonché di quanto speso per l’acquisito di 6 marche da bollo e per spedizione postale, in totale € 3698,25 (tremilaseicentonovantotto/25).

Tali spese, di cui la ricorrente ha fornito specifica prova, sono state effettuate su esplicita richiesta della stazione appaltante (si veda nota 29/11/2010 prot. n. 0012622 ricevuta via fax in data 2/12/2010), pertanto la pretesa merita, sotto il profilo in questione, accoglimento.

Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

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