sabato 23 luglio 2011

la stazione appaltante non può disapplicare le norme della lex specialis di gara

Gli autovincoli della Stazione appaltante


Le prescrizioni stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione né può disapplicarle, neppure nel caso in cui alcune di tali regole risultino inopportunamente o in congruamente formulate, salva la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela” (Consiglio Stato , sez. V, 30 settembre 2010 , n. 7217 e 22 marzo 2010 , n. 1652);

-“In sede di gara indetta per l'aggiudicazione di un contratto, la p.a. è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo, unitamente alla lettera d'invito, costituisce la "lex specialis" della gara, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non conformi allo "ius superveniens", salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela; (Consiglio Stato , sez. IV, 07 settembre 2010 , n. 6485)

-“Le prescrizioni contenute nella lex specialis di una gara vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa Amministrazione che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle, neppure nel caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando atteso che il formalismo, che caratterizza la disciplina delle procedure di gara, risponde per un verso ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti, con la conseguenza che solo in presenza di una equivoca formulazione della lettera di invito o del bando di gara può ammettersi una interpretazione che consenta la più ampia ammissione degli aspiranti.” (Consiglio Stato, sez. V, 02 agosto 2010 n. 5075);

-“Le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara o nella lettera di invito vincolano non solo i concorrenti, ma anche l'Amministrazione appaltante, che è tenuta a dare piena ed integrale attuazione non potendo disapplicarle, in omaggio ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, postulati dall'articolo 97 della Costituzione, ed al più generale principio di buona fede, neppure qualora esse risultino inopportunamente e incongruamente formulate, salva la possibilità di procedere in autotutela al loro annullamento” (Consiglio Stato , sez. V, 12 dicembre 2009 , n. 7792);

A cura di Sonia Lazzini

Tratto dalla sentenza numero 827  del 20 luglio 2011 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari



-“Nel caso in cui il bando di gara, il disciplinare o la lettera di invito prevedano espressamente una circostanza come motivo di esclusione, non è possibile, salva l'impugnativa della clausola medesima, non adottare il relativo provvedimento applicativo, stante l'impossibilità per la commissione giudicatrice di disapplicare, ove illegittimo, il regolamento di gara ed essendo, ancora, il sistema di giustizia amministrativa imperniato sulla regola dell'impugnabilità dei provvedimenti lesivi e non della loro disapplicazione, salve le ipotesi in cui essa è ritenuta possibile.” (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 1 aprile 2011 , n. 646).

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