il danno ingiusto è derivato dalla mancata esecuzione della sentenza del giudice amministrativo da parte dell’amministrazione
Né alcun dubbio può sussistere circa la configurabilità del nesso causale tra l’illegittimo comportamento dell’amministrazione e il danno stesso
riportiamo qui di seguito un passaggio tratto dalla decisione numero 3439 del 30 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
<<In via preliminare, osserva il Collegio come tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria siano palesemente presenti nel caso di specie.
Nulla quaestio, infatti, sull’esistenza del danno ingiusto patito dalla sig.ra Ricorrente in conseguenza dell’ingiustificato ritardo nella sua assunzione in data 31 gennaio 1999, per addivenire alla quale si sono resi necessari ben tre giudizi e lo specifico intervento di un Commissario ad acta.
Né alcun dubbio può sussistere circa la configurabilità del nesso causale tra l’illegittimo comportamento dell’amministrazione e il danno stesso.
Per quanto attiene, infine, all’elemento soggettivo, può prescindersi da una specifica indagine al riguardo in quanto, nella specie, il danno ingiusto è derivato dalla mancata esecuzione della sentenza del giudice amministrativo da parte dell’amministrazione.
In relazione a tale comportamento, infatti, la colpa si configura come oggettiva ed in re ipsa. In ogni caso, è dirimente rilevare in proposito come l’assunzione della ricorrente sia avvenuta dopo oltre 6 anni dalla prima sentenza del TAR; dopo oltre due dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione del Giudice di primo grado e dopo 8 mesi dalla sentenza di ottemperanza che ha ordinato al Comune di procedere in tal senso.
Per di più si è trattato di adempimento che il Comune non ha eseguito neppure motu proprio, rendendosi invece necessaria la nomina di un commissario ad acta, ciò che non può non far qualificare come grave la colpa dell’amministrazione, attesa peraltro la mancanza di qualsiasi oggettiva giustificazione al riguardo in sede difensiva da parte di quest’ultima.>>
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