occorreva attestare, anche tramite la SOA , di essere in possesso della certificazione di qualità
L’indicazione di una data di scadenza erronea e non coerente con la situazione reale al momento della partecipazione pare, per contro, un vizio della documentazione ascrivibile alla irregolarità formale sanabile, con integrazione della medesima nell’ambito della concessione di un termine idoneo.
Ritiene per contro il collegio che ritenendo il vizio formale si potesse e dovesse concedere congruo termine per integrare i documenti.
Di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito un passaggio tratto dalla sentenza numero 712 del giugno 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
In fatto la sussistenza della certificazione di qualità era richiesta dal bando al solo fine di consentire la dimidiazione della cauzione; sempre in fatto è pacifico che la ricorrente ha prodotto in giudizio una certificazione di qualità con decorrenza idonea rispetto al momento della domanda di partecipazione e quindi di scadenza dei termini di bando.
Si evince infatti dal doc. 6 di parte ricorrente che la Ricorrente Color s.r.l. è in possesso di certificazione di qualità con attestazione delle seguenti date: data di prima emissione 30.10.2007; data di ultima emissione 15/10/2010; data di scadenza 29/10/2013;
la società, da un punto di vista sostanziale, era quindi certificata al momento della presentazione della domanda, possedendo i requisiti prescritti dal bando al fine della dimidiazione della cauzione, ciò poiché la certificazione di cui la medesima è in possesso presenta una decorrenza all’uopo idonea.
E’ ugualmente pacifico che, in gara, la ricorrente non ha presentato copia della certificazione di qualità bensì attestazione SOA recante menzione della medesima (come pure consentito dal bando); tale attestazione riportava ancora l’originaria data di scadenza della certificazione di qualità (15.10.2010), sicchè la stazione appaltante ha correttamente inizialmente ritenuto che la certificazione non fosse idonea perché scaduta.
Si legge nel provvedimento di esclusione che tale esclusione è avvenuta in forza del capo 2 paragrafo 3) della lettera di invito che detta: “ai sensi dell’art. 40 e 75 del d.lgs. 163/2006 le imprese concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi fra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, potranno presentare una cauzione di importo ridotto del 50 per cento se viene prodotta contestualmente, a pena di esclusione, copia della certificazione o dichiarazione suddetta, ovvero se risulta dall’attestazione SOA – in caso di raggruppamento tale beneficio spetta solamente se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della suddetta certificazione o dichiarazione.”
Se è pur vero che la presentazione della certificazione era prevista a pena di esclusione ritiene il collegio che il principio del favor partecipationis imponga una interpretazione massimamente restrittiva di ogni fattispecie che comporti l’automatica esclusione per ragioni solo formali.
Nel caso di specie la concorrente ha presentato attestazione SOA recante sussistenza della certificazione, come prescritto dal bando; il dato della scadenza della certificazione risultante dalla attestazione SOA non era invece congruente con la reale situazione dell’impresa al momento della presentazione della domanda, non risultando aggiornato con la successiva certificazione di qualità. Ne deriva che, pur attestando la SOA la sussistenza della certificazione, la scadenza indicata non era idonea in relazione alla scadenza dei termini di partecipazione alla gara.
Si ritiene tuttavia, sempre in applicazione del principio del favor partecipationis, che la disciplina di gara possa essere intesa nel senso che occorreva attestare, anche tramite la SOA , di essere in possesso della certificazione, cosa avvenuta nel caso di specie; occorreva poi certamente, in termini sostanziali, che il concorrente possedesse una certificazione in corso di validità all’atto della partecipazione alla gara, cosa ugualmente sussistente nel caso di specie. L’indicazione di una data di scadenza erronea e non coerente con la situazione reale al momento della partecipazione pare, per contro, un vizio della documentazione ascrivibile alla irregolarità formale sanabile, con integrazione della medesima nell’ambito della concessione di un termine idoneo.
Si ritiene pertanto che, come sostenuto dalla ricorrente, la presenza di una data di scadenza non congruente con le esigenza della gara comportasse l’onere di richiedere chiarimenti e di concedere congruo ed esplicito termine all’interessata per fornirli; nel caso di specie infatti la ricorrente non ha omesso di certificare una qualità ma la ha attestata in modo incompleto e l’errore nella data di scadenza di un documento comunque depositato nei termini poteva essere regolarizzato.
Sul punto la stazione appaltante ha tenuto una condotta non del tutto lineare. Dopo avere infatti inizialmente chiesto chiarimenti (come risulta dal verbale dell’9-11.2.2011), senza formalizzare alcun termine per sanare il vizio di forma, a fronte di un concorrente che dichiarava che la indicata data di scadenza non corrispondeva più alla realtà e inviava nell’immediato il rapporto dell’audit, in data 11 febbraio, dopo due soli giorni, e senza aver formalmente chiarito all’interessata quale fosse il termine assegnato per l’integrazione documentale, procedeva all’esclusione automatica.
Ritiene per contro il collegio che ritenendo il vizio formale si potesse e dovesse concedere congruo termine per integrare i documenti.
La domanda deve pertanto trovare accoglimento.
L’obiettiva peculiarità del caso unitamente alla pacifica induzione in errore della stazione appaltante da parte della documentazione prodotta dalla stessa interessata giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite
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