sabato 2 luglio 2011

Elementi sufficienti per la sussistenza del collegamento sostanziale fra due partecipanti

Tratto dalla sentenza numero 1242 del 29 giugno 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

Invero, ad un più approfondito esame – rispetto a quello effettuato in sede cautelare – degli elementi che emergono in relazione alla presente procedura concorsuale, ritiene il Collegio che le circostanze indicate nel ricorso siano sufficienti a far ritenere sussistente un collegamento sostanziale tra la controinteressata e altra impresa che ha partecipato alla stessa gara, in violazione della previsione contenuta all’art. 38, comma 1°, lett. m-quater del D.Lgs. n. 163/2006.

In particolare la circostanza che le due imprese abbiano rappresentanti legali con il medesimo cognome – cognome peraltro riportato nella ragione sociale della aggiudicataria – che condividano la medesima sede operativa e che hanno presentato contestualmente sia le relative offerte per la gara, che le dichiarazioni ad esse integrative, risultano elementi sufficienti a far ritenere la sussistenza del collegamento sostanziale tra le imprese in questione, come peraltro indicato anche dal C.G.A. nell’ordinanza n. 193/2011.

Conseguentemente risulta violato il disposto dell’art. 38, comma 1°, lett. m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 ed entrambe le società controinteressate sarebbero dovute essere escluse dalla gara per cui è causa

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