Tratto dalla sentenza numero 1242 del 29 giugno 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo
Invero, ad un più approfondito esame – rispetto a quello effettuato in sede cautelare – degli elementi che emergono in relazione alla presente procedura concorsuale, ritiene il Collegio che le circostanze indicate nel ricorso siano sufficienti a far ritenere sussistente un collegamento sostanziale tra la controinteressata e altra impresa che ha partecipato alla stessa gara, in violazione della previsione contenuta all’art. 38, comma 1°, lett. m-quater del D.Lgs. n. 163/2006.
In particolare la circostanza che le due imprese abbiano rappresentanti legali con il medesimo cognome – cognome peraltro riportato nella ragione sociale della aggiudicataria – che condividano la medesima sede operativa e che hanno presentato contestualmente sia le relative offerte per la gara, che le dichiarazioni ad esse integrative, risultano elementi sufficienti a far ritenere la sussistenza del collegamento sostanziale tra le imprese in questione, come peraltro indicato anche dal C.G.A. nell’ordinanza n. 193/2011.
Conseguentemente risulta violato il disposto dell’art. 38, comma 1°, lett. m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 ed entrambe le società controinteressate sarebbero dovute essere escluse dalla gara per cui è causa
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