le clausole della lex specialis di gara devono interpretarsi in funzione della finalità perseguita dall’amministrazione e nell’ottica di consentire la più ampia concorrenza, tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri partecipativi
in virtù del principio di eterointegrazione automatica della lex specialis da parte di una norma primaria di immediata applicazione_ gli artt. 19 e e 77 bis del d.p.r. n. 445/2000_ e, quindi, dell’effetto legale tipico da quest’ultima derivante, la modalità alternativa all’autenticazione era, dunque, esperibile dall’impresa concorrente, anche in mancanza di una espressa previsione di essa da parte della stazione appaltante
vi è quindi equiparazione fra la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’autenticazione di copie di cui al precedente art. 18 e, d’altro lato, vi è l’immediata applicabilità di siffatta modalità alternativa di attestazione di conformità all’originale nell’ambito delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica
qualora il disciplinare di gara richieda, a pena di esclusione, le copie autentiche di certificati, è illegittima la sanzione espulsiva irrogata all’impresa che dei prescritti certificati abbia presentato attestazione di conformità agli originali ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000
i superiori approdi non vengono meno per il fatto che tra le copie dichiarate dalla Ricorrente Costruzioni conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 445/2000 figura anche l’attestazione SOA
di Sonia Lazzini
Considerato che:
- la Ricorrente Costruzioni ha prodotto in gara la propria attestazione SOA, il proprio certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al proprio amministratore unico e direttore tecnico in copie dichiarate conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 445/2000;
- a tenore del paragrafo 3 del disciplinare di gara, ciascun concorrente, a pena di esclusione, avrebbe dovuto inserire nella busta “A – Documentazione” il “certificato di attestazione SOA in originale in corso di validità o in copia autenticata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000”, il “certificato, in originale o copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e i “certificati, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000, del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della legale rappresentanza, nonché dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b e c, del d.lgs. n. 163/2006 ed all’art. 26, comma 1, lett. b e c, della l. r. Campania n. 3/2007”,
- le clausole concorsuali sopra richiamate avrebbero dovuto interpretarsi in funzione della finalità perseguita dall’amministrazione e nell’ottica di consentire la più ampia concorrenza, tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri partecipativi;
- alle regole di semplificazione e di non aggravamento sono, appunto, da intendersi ispirati gli artt. 19 (“la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all’art. 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale”) e 77 bis (“le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'art. 78”) del d.p.r. n. 445/2000, i quali, da un lato, equiparano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’autenticazione di copie di cui al precedente art. 18 e, d’altro lato, sanciscono l’immediata applicabilità di siffatta modalità alternativa di attestazione di conformità all’originale nell’ambito delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica;
- in virtù del principio di eterointegrazione automatica della lex specialis da parte di una norma primaria di immediata applicazione, e, quindi, dell’effetto legale tipico da quest’ultima derivante, detta modalità alternativa all’autenticazione era, dunque, esperibile dall’impresa concorrente, anche in mancanza di una espressa previsione di essa da parte della stazione appaltante (che si era limitata a prescrivere l’esibizione di copie dei certificati richiesti, autenticate ai sensi 18 del d.p.r. n. 445/2000);
- pertanto, anche allorquando – come nella specie – il disciplinare di gara richieda, a pena di esclusione, le copie autentiche di certificati, è illegittima la sanzione espulsiva irrogata all’impresa che dei prescritti certificati abbia presentato attestazione di conformità agli originali ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, posto che una simile clausola concorsuale concerne documenti che, essendo conservati presso pubbliche amministrazioni, rientrano tra quelli che possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo l'art. 19 del d.p.r. n. 445/2000 (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 67/2009; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 68/2011);
- proprio in ragione del richiamato principio di eterointegrazione e del connesso effetto legale tipico di immediata applicabilità della disciplina di cui all’art. 19 del d.p.r., la lex specialis di gara non era, peraltro, da intendersi illegittima, laddove non aveva previsto la modalità alternativa di attestazione di conformità all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; cosicché non se ne imponeva alla ricorrente l’impugnazione congiuntamente all’atto di esclusione, come, invece, eccepito dall’amministrazione resistente;
- i superiori approdi non vengono meno per il fatto che tra le copie dichiarate dalla Ricorrente Costruzioni conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 445/2000 figura anche l’attestazione SOA;
- al riguardo, occorre, infatti, rimarcare che, pur promanando l'attestazione SOA da un soggetto di diritto privato, non è preclusa all’impresa concorrente la possibilità di dichiarare la relativa copia conforme all'originale, sia in quanto il documento in parola è conservato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, alla quale è trasmesso dall’organismo emittente ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.p.r. n. 34/2000 (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 218/2007), sia in quanto il documento medesimo assolve una funzione pubblicistica di certificazione, che lo attrae al regime di cui all’art. 19 del d.p.r. n. 445/2000;
Tratto dalla sentenza numero 3331 del 23 giugno 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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