può reputarsi legittimato a partecipare ad una gara per l’affidamento di lavori pubblici soltanto l’operatore del settore, anche se non qualificato per la specifica categoria e per la specifica classifica richiesti in appalto
l’avvalimento è strumento per integrare le capacità correlate ai requisiti di ordine speciale richiesti al concorrente, consentendogli di avere maggiori chances di successo e di crescita, il tutto a vantaggio di un mercato competitivo ed equilibrato, ma non già mezzo per sovvertire radicalmente l’ordine economico, aprendo i mercati a meri intermediari e/o a fiduciari e mettendoli in competizione con gli operatori dei mercati di riferimento;
il concorrente deve essere, pertanto, un operatore economico nel settore commerciale che caratterizza in via specifica l’oggetto del contratto e il fine al quale tende l’amministrazione aggiudicatrice e deve, altresì, possedere almeno in parte i requisiti di ordine speciale ai fini dell’esecuzione dell’appalto;
di Sonia Lazzini
così, se – come nella specie – il contratto ha per oggetto immediato e diretto la realizzazione di lavori, la competizione dovrà essere riservata agli appaltatori di lavori, con esclusione, quindi, di altre categorie, non potendosi l’istituto dell’avvalimento forzare fino al punto di stravolgere l’ordine economico e le basilari regole di qualificazione professionale delle imprese esecutrici;
alla stregua delle superiori considerazioni, può reputarsi legittimato a partecipare ad una gara per l’affidamento di lavori pubblici soltanto l’operatore del settore, anche se non qualificato per la specifica categoria e per la specifica classifica richiesti in appalto;
l’operatore del settore dei lavori pubblici deve, cioè, essere indefettibilmente titolare di un’azienda – intesa, ai sensi dell’art. 2555 cod. civ., quale complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa – comprendente anche, quale bene immateriale, l’attestazione SOA; per modo che l’assenza di tale ultimo requisito fa venire meno la connotazione della predetta azienda in termini di azienda del settore e la qualità del relativo titolare in termini di imprenditore del settore, legittimato a partecipare ad una gara per l’affidamento di lavori pubblici;
la totale carenza dell’attestazione SOA in capo al concorrente non è, dunque, ovviabile mediante lo strumento dell’avvalimento, che è destinato a integrare una organizzazione aziendale realmente esistente ed operante nel segmento di mercato proprio dell’appalto posto in gara, ma che, di certo, non consente di creare un concorrente virtuale, costituito solo da una segreteria di coordinamento delle attività altrui, né di partecipare alla competizione ad un operatore con vocazione statutaria ed aziendale completamente estranea rispetto alla tipologia di appalto da aggiudicare;
tratto dalla sentenza numero 3329 del 23 giugno 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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