sabato 25 giugno 2011

Risarcibilità del danno non patrimoniale, escluso dall’assicurazione obbligatoria INAIL

Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, la Sezione osserva che, come puntualizzato dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972; sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828; sez. lav. 24 maggio 2010, n. 12593), deve innanzitutto escludersi che esso soggiaccia al limiti di cui agli articoli 2059 C.C. e 185 C.P.,

allorquando vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti; inoltre quanto al danno non patrimoniale da lesione della salute, è stato evidenziato che esso costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva che copre sia il danno biologico, sia il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva (anche se quest’ultimo non rappresenta una autonoma categoria di danno), sia danno c.d. estetico, quella alla vita di relazione e quello c.d. esistenziale: in definitiva nel caso di danno all’integrità fisica del lavoratore, ai fini della sua risarcibilità, inteso quale sommatoria di danno biologico e danno morale, non è necessario che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 185 C.P.

Sulla scorta di tali condivisibili principi la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come danno biologico e come danno morale, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, è meritevole di accoglimento, tanto più che, come è stato affermato (Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2009, n. 22608; 5 maggio 2010, n. 10834), “la copertura assicurativa dell’attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur avendo ad.oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, non è, peraltro, riferibile né al danno biologico, né a quello morale, essendo le indennità previste dal citato d.P.R. 1124/65 collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato e non assumendo alcun rilievo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione stessa comporta con riferimento agli altri ambiti ed alle altre modalità di espressione della personalità del danneggiato nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generica. Soltanto con la novella legislativa introdotta con il d. lg. 23 febbraio 2000, n. 38 la copertura assicurativa obbligatoria è stata estesa anche al cosiddetto danno biologico”.

Ricordato che gli esiti dell’infortunio occorso all’interessata in data 5 aprile 1994 sono stati stimati, a titolo di danno biologico, nella perizia di parte del 30 maggio 1995 (giammai contestata sul punto dall’amministrazione appellata) nella misura del 15 – 16%, in ordine alla quantificazione del danno, in mancanza di elementi certi ed obiettivi, può procedersi in via equitativa.

Al riguardo la Sezione osserva che il D.M. 12 luglio 2000 (recante Approvazione di “Tabella delle menomazione”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”; relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), per quanto non applicabile ratione temporis alla controversia in esame, contiene tuttavia elementi che possono essere tenuti in considerazione ai fini della liquidazione equitativa in questione.

In particolare, nella tabella “Menomazione”, al n. 40 è indicata “Dermatite cronica a genesi irritativa, a seconda del tipo e della diffusione delle lesioni, comunque interessanti il volto e/o il collo e gli arti, con alterazione della sensibilità e apprezzabile pregiudizio estetico” in cui possono ragionevolmente farsi rientrare le più volte ricordate conseguenze dell’infortunio occorso all’appellante in data 5 aprile 1994; a tale menomazione è ricollegata una percentuale invalidante fino al 16% (così che anche la perizia di parte prodotta dall’interessata risulta essere congrua e ragionevole): ad un grado di menomazione del 15% corrisponde poi nella tabella “indennizzo danno biologico” per un soggetto donna compreso fra 31 – 35 anni (al momento dell’incidente l’interessata, nata nel 1961, aveva circa 33 anni) un indennizzo in capitale pari a £. 40.163.000.

Orbene tenendo conto che nel caso in esame deve liquidarsi solo il danno non patrimoniale e che la somma sopra indicata è comprensiva invece anche di quello patrimoniale, può stimarsi equo ritenere che in concreto il predetto danno non patrimoniale, omnicomprensivo, corrisponda alla metà della predetta somma e tenuto conto che l’incidente è risalente all’aprile del 1994 esso può essere equitativamente liquidato in complessivi £. 15.000.000.

Tale importo, trasformato in euro, deve essere rivalutato all’attualità e sulla somma rivalutata, dal deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo, sono dovuti gli interessi legali.

tratto dalla decisione numero 3776 del 22 giugno 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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