RICORSO per l'annullamento
- dell’atto, di cui al “verbale di riunione pubblica n. 11” in data 6 maggio 2010 relativo alla "gara a procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio di ristorazione”, con il quale l’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha disposto l’esclusione dalla gara del R.T.I. Ricorrente Ristorazione - Ricorrente 2 Mense - Ricorrente 3 Italia, “con l’applicazione di quanto ulteriormente statuito all’art. 48, 1° comma del D.Lgs, n. 163/2006 e s.i.m. e cioè: escussione della cauzione provvisoria e segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza contratti pubblici”, nella parte in cui viene disposto l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici;
- dell’atto, di cui alla nota prot. n. 3/3440 in data 14 maggio 2010, con il quale l’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha richiesto alla banca garante., in qualità di fideiussore del R.T.I. Ricorrente -Ricorrente 2 Mense-Ricorrente 3 Italia, il pagamento dell’intero importo garantito con la cauzione provvisoria, pari a € 155.000,00;
Il ricorso è inammissibile.
Invero l'istante esplicitamente si astiene dall'impugnare proprio il provvedimento di esclusione, limitandosi a chiedere l'annullamento con riguardo all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità di vigilanza.
Tali misure però, rappresentano una diretta e automatica conseguenza del provvedimento di esclusione (Consiglio di Stato, Sez. V, I ottobre 2010 n. 7263). Esse sono condizionate dalla legittimità dell'atto espulsivo, che, nell'ipotesi in esame, non è stato direttamente contestato e gravato e, perciò, si è consolidato. Di riflesso, le argomentazioni, che pertinentemente dovevano essere rivolte contro l'esclusione, non possono essere esaminate in questa sede perché dirette esclusivamente contro atti meramente consequenziali.
Tratto dalla sentenza numero 677 del 3 maggio 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Bari
Nessun commento:
Posta un commento