la domanda di risarcimento del danno causato da un illegittimo provvedimento non può essere accolta ove persistano in capo alla P.A. significativi spazi di discrezionalità amministrativa pura, in sede di riesercizio del potere
La mera colpa dell'Amministrazione dovuta a carenze procedimentali, suscettibili all'esito del nuovo procedimento di comportare comunque il diniego della pretesa del privato, non è quindi idonea a comportare anche il risarcimento del danno derivante dall'ipotetica accoglibilità della pretesa.
Se è vero che un atto palesemente illegittimo, in quanto non adeguatamente motivato, può originare un danno stante la colpa precontrattuale dell'Amministrazione per imperizia, risiedente nella violazione di elementari regole dell'azione amministrativa delle quali sussiste l'onere di conoscenza, va tuttavia rilevato che la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana, e quindi dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della p.a., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo
Qualora rilevi, invece, un interesse cosiddetto pretensivo, il quale assicura solo che il bene in vista del quale è accordato sarà negato o concesso nel rispetto di determinate regole e non garantisce il conseguimento del bene suddetto, consegue che - una volta conclusosi il procedimento con soddisfazione di detto interesse o con legittima negazione dello stesso con un nuovo provvedimento - non vi è più spazio per far valere posizioni giuridicamente garantite e deve escludersi l'esistenza di un pregiudizio risarcibile (Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 2003, n. 19570).
Conclusivamente, solo dopo la reiterazione della procedura e il correlato riconoscimento della fondatezza dell'aspirazione al bene della vita sarà possibile prendere in considerazione l'istanza di risarcimento
Tratto dalla sentenza numero 1084 del 3 maggio 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
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