Lo svolgimento della gara nei contratti pubblici ha la funzione di assicurare la par condicio tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l'amministrazione e di consentire all'amministrazione stessa, mediante l'acquisizione di una pluralità di offerte, di contrattare alle condizioni più vantaggiose.
La concorrenza è un principio valorizzato al massimo grado della normativa comunitaria, alla stregua della quale la scelta del contraente, al di là delle ipotesi legislativamente disciplinate, incontra, in ogni caso, i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza, imponendosi così una scelta ispirata a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati
Se, quindi, la controinteressata 2 è estranea all’attività di progettazione definitiva e, con riferimento all’attività di progettazione esecutiva, ha bensì partecipato alla relativa procedura di affidamento, ma non ne è risultata vincitrice (affidataria) sulla base di quanto precedentemente osservato, va escluso che, in una con l’applicabilità dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 del Disciplinare di gara, possa fondatamente essere ascritta in capo all’ATI controinteressata la presenza di una causa di esclusione dalla gara ora all’esame.
Tratto dalla sentenza numero 3707 del 2 maggio 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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