lunedì 2 maggio 2011

Nelle procedura ad evidenza pubblica non vi deve mai essere indebito vantaggio per taluno dei partecipanti

Lo svolgimento della gara nei contratti pubblici ha la funzione di assicurare la par condicio tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l'amministrazione e di consentire all'amministrazione stessa, mediante l'acquisizione di una pluralità di offerte, di contrattare alle condizioni più vantaggiose.

La concorrenza è un principio valorizzato al massimo grado della normativa comunitaria, alla stregua della quale la scelta del contraente, al di là delle ipotesi legislativamente disciplinate, incontra, in ogni caso, i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza, imponendosi così una scelta ispirata a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati

Se, quindi, la controinteressata 2 è estranea all’attività di progettazione definitiva e, con riferimento all’attività di progettazione esecutiva, ha bensì partecipato alla relativa procedura di affidamento, ma non ne è risultata vincitrice (affidataria) sulla base di quanto precedentemente osservato, va escluso che, in una con l’applicabilità dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 del Disciplinare di gara, possa fondatamente essere ascritta in capo all’ATI controinteressata la presenza di una causa di esclusione dalla gara ora all’esame.



Tratto dalla sentenza numero 3707 del 2 maggio 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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