lunedì 2 maggio 2011

Il risarcimento in forma specifica è la riaggiudicazione della gara alla ricorrente vincitrice: la sua cauzione provvisoria è ancora valida?

La seconda classificata a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione diventa aggiudicataria: spetterà all’amministrazione la verifica del reale possesso di tutti i requisiti, siano essi di ordine morale che speciale

Ovviamente, il mancato possesso di tali requisiti è causa di escussione della cauzione provvisoria


All’annullamento dell’aggiudicazione, di cui sopra, non accede la declaratoria di inefficacia del contratto atteso che lo strumento negoziale, per come appalesato dagli atti del giudizio, non risulta, alla data di decisione della presente controversia, essere stato inter partes stipulato.

Tale circostanza riverbera intuibili conseguenze in ordine alla pretesa risarcitoria dalla parte ricorrente ulteriormente fatta valere in conseguenza del sollecitato accoglimento del gravame.

Per effetto della sancita illegittimità dell’aggiudicazione e, conseguentemente, dell’annullamento di tale atto, la ricorrente, in quanto seconda graduata, vanta titolo a conseguire l’aggiudicazione della procedura selettiva in luogo dell’ATI Controinteressata.

Nel caso in cui, al ricorrere dei necessari presupposti – e nel quadro della rieffusione del potere che la valenza conformativa della presente decisione impone in capo alla competente Autorità commissariale – l’aggiudicazione venga, effettivamente, disposta in favore di ricorrente, all’adozione di tale atto – ed alla riveniente stipula del contratto – accederà l’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale dalla ricorrente principale fatta valere in giudizio: dimostrandosi per l’effetto realizzato, con carattere di specificità, l’interesse del quale la parte è portatrice.

Nella diversa ipotesi in cui, per difetto dei requisiti o per altra circostanza all’atto estranea alla presente controversia, l’aggiudicazione non dovesse intervenire nei confronti della stessa ricorrente – e ferma, ovviamente, la sollecitabilità del sindacato giurisdizionale avverso future effusioni provvedimentali pregiudizievoli per la posizione pretensiva vantata dalla ricorrente principale – rimane impregiudicata la rinnovata adizione del giudice amministrativo, al fine di far valere, a mezzo di distinta azione giudiziaria, la pretesa risarcitoria per equivalente scaturente dalla presente pronunzia.
.


Tratto dalla sentenza numero 3707 del 2 maggio 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Nessun commento:

Posta un commento