mentre i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere riferiti al consorzio (come previsto dall’art. 35 D.Lgs. 163/2006), i requisiti generali di partecipazione alla procedura di affidamento previsti dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 devono essere posseduti dalle singole imprese consorziate
il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 163/2006
La diversa opzione ermeneutica (secondo cui il consorzio potrebbe dimostrare in proprio il possesso dei requisiti, anche di ordine generale, necessari per partecipare alla gara) condurrebbe invero a conseguenze paradossali in quanto le stringenti garanzie di moralità professionale richieste inderogabilmente ai singoli imprenditori potrebbero essere eluse da cooperative che, attraverso la costituzione di un consorzio con autonoma identità, riuscirebbero di fatto ad eseguire lavori e servizi per le pubbliche amministrazioni alle cui gare non sarebbero state singolarmente ammesse.
Ne consegue che il gravato provvedimento di esclusione si fonda legittimamente sul mancato possesso del requisito generale di cui all’art. 38, primo comma, lett. i) D.Lgs. 163/2006 in capo alla società designata per l’esecuzione dell’appalto.
Tratto dalla sentenza numero 2786 del 19 maggio 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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