mercoledì 18 maggio 2011

Anche nella per la pubblica amministrazione l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro un particolare obbligo di diligenza nel predisporre le misure necessarie a salvaguardare l’incolumità del lavoratore.

l’art. 2087 c.c.
«l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»


Va, infatti, precisato che, non trattandosi di responsabilità oggettiva (Cassazione civile, sez. lav., n. 1072/2011, cit.), l’Amministrazione, sempre che non siano state violate specifiche norme di settore, può provare di avere adottato tutte le cautele necessarie con riferimento al caso che concretamente ha determinato il prodursi del danno e alle peculiarità dell’attività lavorativa svolta

Per quanto non si tratti «di una ipotesi di responsabilità oggettiva», la responsabilità del datore di lavoro «non è circoscritta alla violazione di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare, in relazione alle effettive modalità e condizioni di lavoro, l'integrità psicofisica del lavoratore, in considerazione altresì della possibilità di conoscenza di tutti quegli elementi che, in relazione alla fattispecie concreta, possono incidere sulla sicurezza del lavoratore» (Cassazione civile, sez. lav., 18 gennaio 2011 , n. 1072).

Tali principi sono ritenuti pacificamente applicabili anche all’attività della Pubblica Amministrazione. La P.A., infatti, quale datrice di lavoro e titolare di un’organizzazione preordinata alla gestione di complesse attività amministrative, «deve curare la prevenzione dai rischi di incidenti, siano o meno di origine illecita, e tali da pregiudicare o danneggiare le persone addette» (Consiglio Stato , sez. V, 22 aprile 2009 , n. 2474). In applicazione degli ordinari criteri di riparto della prova, pertanto, il lavoratore è tenuto, in questa sede, a provare l'infortunio, il danno derivatone, il nesso causale tra l'uno e l'altro e la nocività dell'ambiente di lavoro», mentre grava sull’Amministrazione «l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a evitare il verificarsi dell'evento dannoso» (Cassazione civile , sez. lav., 18 maggio 2007 , n. 11622).

Nel caso di specie, può ritenersi conseguita la prova del danno in dipendenza del servizio espletato, mentre non risulta adeguatamente provato il nesso di causalità tra la “nocività” dell’ambiente di lavoro, da intendersi con riferimento alla lamentata mancanza delle cautele sopra descritte, e le lesioni patite. Nessuna delle relazioni peritali in atti (cfr. consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio civile, depositata il 24.11.2010; nonché relazione medico legale di parte, allegato n. 24 al fascicolo di parte del processo civile) si è, infatti, pronunciata sulla evitabilità delle lesioni patite nel caso in cui fossero stati assegnati al ricorrente delle protezioni o lo scudo.

Ebbene, in mancanza di prova contraria, non si può escludere che, viste le modalità del fatto (lancio di una parte di una transenna all’indirizzo del ricorrente), le lesioni lamentate si sarebbero prodotte anche qualora fossero stati utilizzati i descritti dispositivi di sicurezza.


La valutazione in merito alla negligenza del datore di lavoro che, asseritamente, ometta di predisporre le cautele necessarie a salvaguardare l’incolumità dei dipendenti, deve, infatti, essere operata “ex ante”, sulla base, cioè, delle condizioni precedenti alla produzione del danno e dei prevedibili sviluppi della situazione; inammissibile, a meno di non voler convertire la responsabilità ex art. 2087 c.c. in una forma di responsabilità oggettiva, sarebbe, invece, il far risalire la violazione dell’obbligo alla mera causazione del danno che dimostrerebbe di per sé, sulla base di una valutazione “ex post”, la mancata attivazione delle necessarie cautele

Tratto dalla sentenza numero 2699 del 18 maggio  2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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