lunedì 25 aprile 2011

Vige l’obbligo del rispetto del principio di pubblicità sia nelle procedure negoziate sia in quelle in economia, di trattativa privata nonché in ogni ipotesi di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Tale dovere delle Stazioni appaltanti  risponde all’esigenza di garantire la trasparenza delle operazioni di gara ed opera, indipendentemente dal fatto che il bando lo preveda, in tutte le ipotesi in cui all’aggiudicazione si pervenga attraverso un’attività di tipo procedimentale, ancorché semplificata

Risulta pertanto Illegittimo il seguente comportamento

 <<Nel caso concreto risulta dai verbali dei lavori della commissione che in seduta segreta è avvenuta ogni operazione ed in particolare sia l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa richiesta nella lettera d’invito sia quella concernente l’offerta tecnica nonché l’attribuzione del punteggio finale.>>

ATTENZIONE: IMPORTANTE EFFETTO DELLA DIRETTIVA RICORSI

Va, infine respinta la pretesa risarcitoria in quanto la concessione della misura cautelare, impedendo la stipulazione del contratto, lascia integra la possibilità di aggiudicazione del servizio nella riedizione della procedura da parte dell’Amministrazione

Tratto dalla sentenza numero 372 del 19 aprile 2011 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna

<<Anche le procedure di acquisizione di servizi in economia, espletata con gara informale ed in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, partecipano della natura d’evidenza pubblica come del resto quelle negoziate, poiché detti principi sono generali ed immanenti negli ordinamenti nazionale e comunitario e, a norma dell’art. 2 del Dlg 163/2006, riguardano tutti i tipi di contratti pubblici.
Non nega il Collegio che la procedura de qua abbia una struttura semplificata ma neppure sfugge che essa, appunto per la sua natura eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale di massima concorsualità tipica della procedura aperta, non solo è sottoposta ad un rigoroso accertamento dei suoi presupposti fissati dalla legge (cfr. così Cons. St., V, 10 novembre 2010 n. 8006), ma soprattutto non può derogare al nucleo essenziale di regole, facilmente evincibili dal medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006. Si tratta delle regole di garanzia, della serietà e della genuinità delle proposte contrattuali e della qualità e della congruenza di queste rispetto all’interesse (pubblico) del soggetto aggiudicatore, nonché della moralità e della professionalità dei contraenti, giacché nella specie solo la loro individuazione è effettuata a priori dalla stazione appaltante con la lettera d’invito, tutto il resto essendo demandato alle regole di confezionamento poste dal capitolato.

Sicché v’è l’obbligo, in capo all’aggiudicatore, di dare adeguata contezza pubblica e non segreta, attraverso una congrua ed idonea pubblicità nella disamina del contenuto dei plichi e delle offerte, della legittimità e della genuinità di questi ultimi come corollario delle regole costituzionali d’imparzialità e di buon andamento.

4. Ciò è imposto dall’articolo 2 del codice dei contratti che fa riferimento al principio di pubblicità per tutte le procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti, tra cui l’acquisizione in economia, nonché specificamente dall’articolo 125 , ultimo comma, il quale obbliga al rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento anche in questa ipotesi.>>

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