lunedì 25 aprile 2011

Dimezzamento della cauzione provvisoria e interpretazione dell’articolo 75 del codice dei contratti: la presentazione in copia fotostatica del certificato del sistema di qualità “non costituisce una valida giustificazione dell’esclusione dalla gara”

il vigente art. 75, comma 7, D.Lg.vo n. 163/2006 statuisce che “per fruire del beneficio” della riduzione del 50% della cauzione provvisoria è sufficiente che l’impresa concorrente in un procedimento di evidenza pubblica “segnali, in sede di offerta, il possesso” della certificazione del sistema di qualità e “lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti”, per cui dal tenore letterale di tale norma si evince che in sede di offerta, oltre a “segnalare” il possesso della certificazione del sistema di qualità, risulta prescritto l’obbligo di “documentare” il possesso di tale requisito “nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Questo Tribunale, richiamando la Sentenza TAR Latina n. 1 del 17.1.2000, con Sentenza TAR Basilicata n. 82 del 15.4.2008 ha interpretato tale norma, nel senso che:

1) tra i modi stabiliti dal vigente ordinamento giuridico, per “documentare” il possesso della certificazione di qualità, vi sono, oltre all’esibizione dell’originale e/o della copia autentica di tale certificato oppure la presentazione di un’apposita dichiarazione sostitutiva (cfr. artt. 18, 19, 19 bis, 45, 46 e 47 DPR n. 445/2000), anche la produzione del documento in copia fotostatica (cfr. art. 2719 C.C. ed art. 25, comma 1, L. n. 15/1968, ora sostituito dall’art. 6, comma 1, DPR n. 445/2000);

2) in materia di contratti della Pubblica Amministrazione è assolutamente dominante l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti, al fine di consentire una selezione più accurata in un ventaglio più ampio di offerte, ed a tale interesse pubblico è possibile derogare soltanto se la lex specialis di gara (bando e/o lettera invito) sia assolutamente univoca nel richiedere un preciso adempimento o una certa forma a pena di esclusione;

3) poiché, come sopra detto, l’art. 2719 C.C. statuisce che le copie fotografiche e/o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all’originale non viene contestata e/o disconosciuta, mentre l’art. 6, comma 1, DPR n. 445/2000 prevede che i privati hanno la facoltà di sostituire ai documenti la loro corrispondente riproduzione fotografica, deve ritenersi che la presentazione in copia fotostatica del certificato del sistema di qualità “non costituisce una valida giustificazione dell’esclusione dalla gara, ma, al più, potrebbe consigliare la successiva acquisizione dell’originale o della copia autentica, come, peraltro, previsto dall’art. 16 D.Lg.vo n. 157/1995” (ora sostituito dall’art. 46 D.Lg.vo n. 163/2006).

Tratto dalla sentenza numero 241 del 21 aprile  pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

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