sabato 30 aprile 2011

Maggiore è il lasso di tempo fra l’emanazione di un provvedimento e il suo annullamento in autotutela, maggiormente dettagliata deve essere la motivazione sull’interesse pubblico da tutelare

Vige un obbligo dell'Amministrazione di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed esercitando lo jus poenitendi senza operare lo snaturamento del detto potere

il Collegio che non può essere accolta l’istanza di risarcimento dei danni in quanto parte ricorrente fornisce elementi non sufficienti a supporto dell’ istanza stessa, limitandosi a generiche affermazioni non comprovate dalla dimostrazione del pregiudizio concreto derivante dalla condotta della P.A , talchè, la domanda deve essere respinta
passaggio tratto dalla  sentenza numero 3697 del 29 aprile 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

<<l'art. 21 nonies della Legge n.241 del 1990 ha indicato quali presupposti per l'annullamento d'ufficio, con effetti ex tunc, oltre all'accertamento dell'originaria illegittimità dell'atto, la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità dell'azione amministrativa, il decorso di un termine ragionevole (e quindi non eccessivamente lungo) l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari e la valutazione degli interessi degli stessi 

Infatti l’interesse di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, pur rilevante, deve essere comparato con altri interessi posti a tutela della stabilità delle relazioni giuridiche, anche se basate su provvedimenti illegittimi

Peraltro l'esercizio del potere di autotutela, pur essendo espressione di rilevante discrezionalità, non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei su menzionati presupposti, con motivazione integrata dall'allegazione del vizio che inficia il provvedimento

Per di più non va sottaciuto che, indipendentemente dalla soluzione da dare alla dibattuta questione circa la natura giuridica della Dia, maggiore è il lasso di tempo trascorso tra l'avvio dell'attività stessa e l'esercizio, da parte della P.A., del potere inibitorio e/o di autotutela, e maggiore deve essere il grado di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle al mero ripristino della legalità, che deve connotare il relativo provvedimento amministrativo, anche alla luce di quanto previsto espressamente dal predetto art. 21 nonies>>

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