mercoledì 27 aprile 2011

L’eventuale cooperazione alla produzione del danno da parte della ricorrente, con la conseguente applicabilità dell’art. 1227, c.c., riduce il risarcimento del danno ingiusto

l'azione risarcitoria per il ristoro dei danni derivanti da provvedimenti illegittimi può essere proposta anche indipendentemente dalla tempestiva impugnazione dei provvedimenti stessi,

purché nel rispetto del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente alla riscontrata illegittimità di una atto autoritativo, risultando comunque salvi gli effetti sostanziali conseguenti all'instaurazione del giudizio davanti al giudice privo di giurisdizione

L'azione per il risarcimento dei danni risultava pertanto ammissibile, mentre, per l’importo richiesto, appariva sussistente l'elemento soggettivo della colpa, alla luce dell’evidenziata non linearità del comportamento della p.a., salva l’esigenza di ridimensionarne l’ammontare proprio per non trattarsi di un recesso civilistico ma di un atto autoritativo di revoca di un provvedimento concessorio, concepito e strutturato anche con la partecipazione rilevante della società ricorrente, che non aveva impugnato il suddetto atto di revoca né il nuovo bando di gara e non aveva preso parte a quest’ultima: elementi tutti integranti una certa qual sua cooperazione alla produzione del danno, con la conseguente applicabilità dell’art. 1227, c.c., e la connessa dimidiazione equitativa del danno liquidabile (e non quantificabile mediante c.t.u.), ferma restando pure l’applicazione dell'art. 31, legge n. 392/1978 (pacificamente operativo anche per gli enti pubblici), ma non del suo art. 34 (comportante ulteriori 18 mensilità), non richiamato nel contratto ed anzi escluso dal successivo art. 35 (così, in definitiva: 24 mensilità, con rivalutazione ed interessi legali come per legge).



Tratto dalla decisione numero 2466 del 27 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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