domenica 10 aprile 2011

e' solo la la sussistenza di un fatto dannoso a produrre la responsabilità amministrativa per danno erariale

L’oggetto del presente giudizio concerne il presunto danno patrimoniale – corrispondente all’importo di €. 1.700 erogato a favore di due volontari del Comune di Ponza, per la collaborazione fornita nell’allestimento dello spettacolo musicale gratuito organizzato dal Comune medesimo per il veglione di San Silvestro.

L’elemento dannoso sarebbe ravvisabile, secondo la prospettazione della Procura regionale, nella illegittimità di una determina assunta a favore di soggetti privi della partita IVA, senza alcun riscontro contabile,  e al di fuori delle previste procedure formali.

Osserva, al riguardo, il Collegio che l’orientamento giurisprudenziale della Corte ha più volte escluso la sussistenza di una fattispecie produttiva di danno per il solo riscontro di irregolarità formali, così come – nel senso opposto – ne ha ritenuto la sussistenza pur in presenza di atti regolarmente registrati in sede di controllo.

Ciò in quanto l’elemento rilevante, ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità, va sempre identificato con la sussistenza di un fatto dannoso, che arrechi un dimostrato nocumento all’Erario.

Nella specie, non risulta dimostrato che la diminuzione patrimoniale corrispondente all’esborso di €. 1.700  costituisca un danno effettivo, tenuto conto che il Comune di era dato carico di organizzare un evento spettacolare per il veglione dell’ultimo dell’anno, che tale iniziativa rientra pacificamente nelle competenze dell’Amministrazione comunale, e che la scelta di affidare l’allestimento dello spettacolo a due ragazzi del luogo è stata verosimilmente più economica che non l’affidare, ad esempio, il medesimo incarico a tecnici ed artisti professionisti, i cui budget sono notoriamente maggiori; del resto, non risulta che la manifestazione sia stata altrimenti contestata o risolta in insuccesso, poiché le notizie contenute nelle premesse della delibera contestata circa la grande partecipazione di cittadini e, quindi, in sostanza,  circa il successo della stessa, non risultano smentite.

Si è trattato dunque di una scelta non inutile né arbitraria, né antieconomica, data la modesta entità della spesa.

Tratto dalla Corte dei Conti del Lazio con la sentenza numero 573 del 6 aprile 2011

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