sabato 2 aprile 2011

Cauzioni negli appalti:differenza fra "semplice richiesta scritta" e "Senza eccezioni"

non può esservi assimilazione fra la clausola “a semplice richiesta” e la clausola “a semplice richiesta e senza eccezioni”, solo la seconda essendo idonea a integrare quella rinuncia preventiva alle eccezioni che trasforma la fideiussione in contratto autonomo di garanzia


L’obbligo di pagamento in maniera incondizionata, previsto dalla garanzia resa dalla CONTROINTERESSATA, non si risolve in maniera univoca nella rinuncia alle eccezioni relative al rapporto di base, essendo piuttosto inserito nella clausola c.d. “a prima richiesta” che, come chiarito dal giudice d’appello, non rimanda in alcun modo al regime delle eccezioni sostanziali .

L’impossibilità di leggere il riferimento all’obbligo di pagamento in modo incondizionato entro quindici giorni dalla richiesta scritta in termini di rinuncia alle eccezioni trova poi conferma – nella prospettiva interpretativa suggerita dal Consiglio di Stato – nella esplicita previsione, contenuta nella garanzia, di salvezza delle azioni di legge, per le ipotesi in cui le somme pagate dal garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Detta previsione infatti, in mancanza di una clausola esplicita di rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., si ricollega alla disciplina generale propria delle garanzie fideiussorie caratterizzata dal principio dell’accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella garantita e vale ad escludere il carattere autonomo della garanzia.

tratto dalla sentenza numero 2818 del 30 marzo 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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