CONSIDERATO
che la polizza fideiussoria rilasciata a favore della ricorrente appare – avuto testuale riguardo alla dichiarazione aggiuntiva – a coprire, con distinti massimali entrambi ammontanti ad € 5.000.000,00,
sia i danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante, sia la responsabilità civile verso terzi, essendo a tal fine –
non rilevando la contestualità documentale, ma solo il tenore dell’impegno del garante – conforme alla lex specialis di procedura;
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