Mentre per le fattispecie inerenti all’escussione della cauzione provvisoria, competente è il giudice amministrativo
Considerato che il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deve, pertanto, essere definito con sentenza in forma semplificata (art. 60 cod. proc. amm.);
che al riguardo sono state sentite le parti, anche in ordine alla completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli atti di risoluzione o di rescissione del contratto, nonché di escussione della polizza fideiussoria o di incameramento del deposito cauzionale (cfr., fra le tante, Tar Torino, I, n. 2122/2009, Tar Salerno, II, n. 3179/2009, Tar Venezia, I, n. 346/2009, Tar Catanzaro, II, n. 144/2008, Cons. St., V, n. 5617/2006, Cass., Sez. Un., n. 19787/2003, Cass., Sez. Un., ord. n. 5640/2002);
che va indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il processo potrà essere proseguito nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.;
che le parti sono sin da ora autorizzare a ritirare il proprio fascicolo di parte per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice ordinario;
tratto dalla sentenza numero 488 del 7 aprile 2011 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro
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