Trova, quindi applicazione il primo comma dell’art. 20 del de-creto legislativo n. 163 del 1006, che così recita: “L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato IIB è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 Avviso sui risultati della procedura di affidamento) dall’articolo 225 avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”.
l’avere pubblicato un bando in linea con la garanzia dell’evidenza pubblica, non significa che l’Amministrazione si sia vincolata all’applicazione dell’intero Codice dei contratti, bensì che ha soltanto rispettato i principi imposti dall’art. 27 del codice stesso, ossia i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità .
Resta, quindi, rimessa all’Amministrazione ogni opportuna valu-tazione circa il termine per la presentazione delle offerte.
Tratto dalla decisione numero 282 del 31 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana
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